Obbligo della polizza contro i danni da eventi catastrofali: a quali imprese si rivolge?
L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile.
Sono escluse dall’obbligo:
– le imprese agricole;
– le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
N.B.: le S.S.D., al contrario delle A.S.D., sono tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Come funziona l’assicurazione contro rischi da eventi catastrofali e quali sono gli assets da assicurare
L’assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Oggetto di copertura sono i danni a:
– fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali e terreni.
Proroga scadenze
Relativamente all’obbligo di polizza catastrofale, il D.L. 39/2025 ha previsto una proroga scaglionata nelle seguenti fasce:
– piccole e micro imprese → entro il 31/12/2025;
– medie imprese → entro il 01/10/2025;
– grandi imprese → entro il 31/03/2025 (l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni).
Il consiglio è quello di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia.
FAQ
Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis, co.2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n.189, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, co.101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n.213, è riferito ai beni elencati dall’art.2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento al citato art.2424, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.
I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’art.2424, co.1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5).
L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, co.101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n.213, può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
L’art.11, co.2, del DM n.18/2025 prevede che per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
L’art.1, co.1, lettera b), numero 4), del DM 30 gennaio 2025, n.18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n.213, i veicoli iscritti al P.R.A.

