La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte (DRE) ha espresso una posizione di rilievo con l’Interpello n.901-137/2025 di giugno 2025, affrontando un tema che ha suscitato particolare interesse nel settore sportivo dilettantistico: la possibilità di accedere al regime forfettario per chi, in passato, ha già avuto un contratto di collaborazione sportiva (co.co.co.) con lo stesso soggetto per cui ora presta attività professionale.
IL QUESITO
Attraverso l’interepllo, il contribuente chiedeva se la causa ostativa prevista dall’art.1, co.57, lett.d-bis), della Legge n.190/2014 – che vieta l’uso del regime forfettario a chi lavora in prevalenza per ex datori di lavoro o committenti – potesse essere disapplicata nel caso in cui le precedenti collaborazioni fossero di natura sportiva. Secondo la norma, infatti, non è possibile mantenere il regime agevolato se la maggior parte (oltre il 50%) dei ricavi deriva da soggetti con i quali si sono avuti, nei due anni precedenti, rapporti di lavoro dipendente o assimilato.
Tale verifica, come ricorda la Circolare n.9/E/2019, va effettuata alla fine dell’esercizio. Nel caso concreto, il contribuente sosteneva che l’apertura della partita IVA non avesse finalità elusive, ma rappresentasse un naturale sviluppo della propria carriera professionale, senza vantaggi fiscali rilevanti rispetto al precedente inquadramento.
LA POSIZIONE DELLA DRE PIEMONTE
La Direzione Regionale ha chiarito innanzitutto che il D.lgs. n.36/2021, che disciplina il lavoro sportivo, non introduce regimi fiscali speciali né ai fini IVA né ai fini della determinazione del reddito. Ha, inoltre, ribadito che i compensi percepiti nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative sportive sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50, co.1, lett. c-bis), del TUIR). Di conseguenza, qualora il professionista nel corso del primo anno di attività consegua la maggior parte dei propri ricavi dallo stesso ente o datore di lavoro sportivo con cui aveva in precedenza un contratto di collaborazione, scatta la causa ostativa e il soggetto perderà il diritto al regime forfettario a partire dall’anno successivo.
ALIQUOTA AGEVOLATA AL 5%: ESCLUSIONE CONFERMATA
La DRE, inoltre, ha precisato che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) prevista dall’art.1, co.65, della L. n.190/2014, in quanto l’attività professionale è considerata mera prosecuzione di quella precedentemente svolta come collaborazione sportiva.
OSSERVAZIONI FINALI
Sebbene la pronuncia della DRE Piemonte non abbia valore vincolante, essa rappresenta un importante orientamento interpretativo per operatori e consulenti del settore sportivo.
La posizione, infatti, conferma l’approccio prudenziale dell’Amministrazione finanziaria: il regime forfettario non può essere utilizzato quando l’attività professionale si pone in sostanziale continuità con una precedente collaborazione sportiva.


