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L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

Pubblicato 14 Lug alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, SPORT

COS’E’
L’IRAP è un tributo regionale introdotto dal D.lgs. n.446/1997, che si applica alle attività esercitate sul territorio regionale ed è destinato in larga parte al finanziamento dei servizi pubblici regionali.

L’IRAP è un’imposta che colpisce il valore della produzione netta generato da imprese, enti e alcune attività professionali.

Caratteristiche
– è un’imposta regionale
– è un’imposta reale (colpisce l’attività produttiva e non il reddito personale)
– si applica alle attività svolte in modo abituale e organizzato

Presupposti dell’imposta
– attività economica esercitata abitualmente
– organizzazione autonoma dell’attività
– produzione o scambio di beni e servizi

Soggetti passivi dell’imposta
– società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.)
– società di persone (S.n.c., S.a.s.)
– enti commerciali e non commerciali
– pubbliche amministrazioni
– produttori agricoli in determinati casi

Base imponibile dell’imposta
L’IRAP si calcola sul valore della produzione netta.
Base imponibile IRAP = Valore della produzione − Costi deducibili
La disciplina varia in base alla categoria del contribuente.

Aliquote IRAP
L’aliquota ordinaria è generalmente pari al 3,9%
Le Regioni, però, possono aumentarla o ridurla entro determinati limiti e prevedere aliquote differenziate per alcuni settori economici.

LA DICHIARAZIONE IRAP
La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive.
Deve essere presentata in via telematica:
– per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (art.5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
– per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art.2, Dpr 22 luglio 1998, n.322 e s.m.i.)
– per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Agevolazione IRAP per gli enti sportivi dilettantistici
L’art.36, co.6, del D.lgs. n.36/2021 (modificato dal D.lgs. n.120/2023) prevede che: «I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Per questo motivo, gli enti sportivi dilettantistici che corrispondono compensi a collaboratori coordinati e continuativi beneficiano di un’agevolazione IRAP che prevede una soglia di esclusione dall’imposta, con riferimento a ciascun percettore, per pagamenti inferiori a € 85.000,00.
N.B. Non si tratta quindi di una ‘franchigia’, ma di una soglia di esclusione per singolo compenso.

L’art.6-bis, infatti, prevede che «Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare».

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