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Novità per A.S.D. e S.S.D. – che fine hanno fatto?

Pubblicato 3 Mar alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, SPORT

Con l’articolo pubblicato il 20.05.2025 su questo blog https://www.studiopace.it/le-novita-per-asd-e-ssd-il-decreto-legislativo-n-33-2025/ lo Studio aggiornava su due importanti novità che avrebbero riguardato, a partire dal 01.01.2026, tutti i sodalizi sportivi dilettantistici.

In particolare, il D.lgs. n.33/2025, pubblicato in data 24.03.2025, avrebbe dovuto abrogare, con decorrenza 01.01.2026, due norme storiche, che regolano aspetti fiscali e di tracciabilità per le A.S.D. e le S.S.D. in regime ex L.398/1991:
– l’articolo 25, co.3, L. n.133/1999: possibilità di beneficiare della detassazione dei proventi derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, fino a due eventi all’anno, con un limite di € 51.645,00;
– l’articolo 25, co.5, L. n.133/1999: divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori a € 1.000,00, con sanzioni amministrative in caso di violazione.

Nell’articolo, considerato che le due novità avrebbero rappresentato uno stravolgimento importante per il mondo sportivo, si esortava a monitorare attentamente eventuali interventi correttivi o interpretativi, date le ripercussioni pratiche che queste modifiche avrebbero comportato per i sodalizi sportivi.

Oggi, il D.lgs. n.192 del 18.12.2025, art.18, co.4, lettera dd), n.2, reintroduce a tutti gli effetti le due disposizioni previste dall’articolo 25, co.3 e 5 della L. n.133/1999, determinando, di fatto, la non l’entrata in vigore dal 01.01.2026 delle due novità.

Restano, pertanto, valide le disposizioni normative già note, che si riportano di seguito nel loro testo originario:

1) Art.25, co.3, L. n.133/1999:
«Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.»

2) Art.25, co.5, L. n.133/1999:
«I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi».

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