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Il tesseramento sportivo

Pubblicato 24 Feb alle 9:00
Categoria: SPORT

Il tesseramento (v. articolo https://www.studiopace.it/associati-tesserati-o-clienti/ del 19.08.2025 su questo blog) consente al praticante attività sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. di instaurare, per il tramite di un sodalizio sportivo dilettantistico (A.S.D./S.S.D.), un rapporto formale con la Federazione Sportiva o con l’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione o la società sono affiliate.

Per ottenere la qualifica di tesserato, infatti, è necessario presentare apposita domanda di tesseramento all’Ente o alla Federazione di riferimento. Tale richiesta può essere fatta direttamente all’A.S.D./S.S.D., che provvederà a curare i rapporti con l’Ente/Federazione competente e a completare la procedura prevista.

A conclusione del procedimento, viene rilasciata la tessera sportiva e il nominativo dell’interessato è inserito nell’elenco ufficiale dei tesserati.

INSERIMENTO DATI
La procedura di inserimento (caricamento) dei tesserati varia in base all’Ente o alla Federazione di riferimento. I sodalizi sportivi devono, pertanto, successivamente alla prima affiliazione, verificare le modalità operative e gli adempimenti richiesti dallo specifico Ente/Federazione.

CONSERVAZIONE DEI DATI
Una volta completato il caricamento dei tesserati, è buona prassi che l’A.S.D./S.S.D., al termine di ogni anno sportivo, provveda a scaricare e conservare l’elenco dei tesserati. Tale accorgimento è particolarmente importante poiché alcuni portali elettronici (di Enti e Federazioni), dopo un certo periodo di tempo potrebbero non garantire la conservazione storica dei dati o procedere alla loro eliminazione.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL TESSERAMENTO AL R.A.S.D.
A seguito del perfezionamento del tesseramento, l’Ente di Promozione Sportiva o la Federazione Sportiva di appartenenza è tenuta a trasmettere il relativo dato al R.A.S.D. – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
La trasmissione al Registro non rappresenta un mero adempimento formale, ma garantisce la tracciabilità del rapporto di tesseramento.
È importante evidenziare che la A.S.D./S.S.D., accedendo alla propria area riservata nel R.A.S.D., può verificare in autonomia l’elenco dei tesserati effettivamente trasmessi dall’Ente/Federazione. I nominativi presenti nel Registro sono quelli ufficialmente riconosciuti ai fini sportivi e amministrativi. Ne consegue che il controllo periodico della propria posizione nel R.A.S.D. rappresenta una buona prassi gestionale, utile a prevenire disallineamenti o omissioni nella trasmissione dei dati.

OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO
A seguito del perfezionamento del tesseramento e della trasmissione del dato all’Ente/Federazione di appartenenza, la A.S.D./S.S.D. è tenuta a verificare l’idoneità sanitaria del tesserato.
Il sodalizio sportivo deve:
– richiedere il certificato medico idoneo alla tipologia di attività svolta;
– accertarne la validità;
– acquisirlo prima dell’inizio dell’attività sportiva.
In assenza di certificazione medica in corso di validità, il soggetto non può essere ammesso alla pratica sportiva. La mancata acquisizione del certificato può comportare responsabilità anche di natura penale in capo al Legale Rappresentante.

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