I PREMI SPORTIVI
La disciplina dei premi sportivi dilettantistici si colloca nell’ambito della riforma organica del lavoro sportivo introdotta dal D.lgs. n.36/2021.
Secondo l’art.36, co.6-quater, del D.lgs. n.36/2021, per premi sportivi dilettantistici si intendono: «le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche».
TASSAZIONE ANNO 2024
Nel corso dell’anno 2024 i premi sportivi dilettantistici sono stati soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, applicata dal soggetto erogante (ASD, SSD, Federazione o Ente di Promozione Sportiva), in qualità di sostituto d’imposta.
Tuttavia, per effetto della deroga introdotta dall’art.14, co.2-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n.215 (“Milleproroghe 2024”), non è stata applicata la ritenuta sui premi di importo complessivo non superiore a € 300,00 annui, erogati dal medesimo soggetto al medesimo atleta, nel periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024.
TASSAZIONE ANNO 2025
Per l’anno 2025, i premi sportivi dilettantistici sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% indipendentemente dall’importo, ai sensi dell’art.30, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600. La deroga prevista nel 2024 per premi fino a € 300,00 non è stata prorogata, pertanto anche i premi di importo inferiore a tale soglia subiscono la ritenuta.
TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il regime definitivo previsto dall’art.45, co.9, del D.lgs. 7 febbraio 2025, n.33, che stabilirà una soglia di esenzione da ritenuta fino a € 300,00 annui per ciascun atleta e per ciascun soggetto erogante.
In base a tale disposizione:
– i premi che saranno complessivamente erogati nel corso dell’anno a uno stesso tesserato da parte del medesimo ente sportivo (ASD, SSD, Federazione, Ente di promozione sportiva, ecc.) non saranno soggetti a ritenuta se l’importo totale non supererà € 300,00;
– qualora il limite di € 300,00 venga superato, la ritenuta del 20% dovrà essere applicata sull’intero importo corrisposto, e non soltanto sulla parte eccedente la soglia.
INTERPELLO n. 265/E DEL 17 OTTOBRE 2025
Con l’interpello n.265/E del 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei premi sportivi.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che le ritenute operate nel 2025 su premi sportivi di importo non superiore a € 300,00 potranno essere oggetto di rimborsouna volta entrato in vigore il nuovo regime, in quanto tali somme sarebbero risultate esenti in base alla disciplina definitiva.
EVOLUZIONE TEMPORALE DELLA DISCIPLINA


