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La ricezione di fatture estere per le ASD/SSD in regime ex L.398/1991

Pubblicato 2 Dic alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, SPORT

In caso di ricezione di una fattura da un fornitore estero è bene porsi alcune domande:
– la fattura è stata emessa con esposizione dell’IVA del paese di provenienza?
– la fattura è stata emessa senza applicazione dell’IVA e con indicazione del meccanismo dell’inversione contabile?
– il fornitore che ha emesso la fattura è residente in un paese intra o extra europeo?
Queste domande sono importanti per capire quali saranno gli adempimenti da porre in essere al ricevimento della fattura in questione.

ISCRIZIONE AL VIES
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system): si tratta di un sistema che permette di controllare la validità del numero di partita IVA per gli operatori intracomunitari.
I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati.
Solo con l’iscrizione a questo archivio la ASD/SSD può ricevere fatture senza IVA esposta e con indicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

ASD/SSD non iscritta al VIES
In caso di ASD/SSD non iscritta al VIES, il fornitore estero UE dovrebbe fatturare la cessione dei beni/prestazione di servizi applicando l’aliquota IVA vigente nel suo paese.
Dal punto di vista fiscale, la mancata iscrizione al VIES comporterebbe infatti l’impossibilità da parte del cedente (estero) di verificare la soggettività passiva IVA del cessionario (italiano). Ciò esimerebbe il cedente dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari e quindi alla ASD/SSD non competerebbe alcun adempimento fiscale specifico in materia.
La ASD/SSD paga in fattura l’IVA vigente nel paese del fornitore, senza ulteriori obblighi.

ASD/SSD iscritta al VIES
In caso di ASD/SSD iscritta al VIES, l’acquisto intracomunitario deve essere fatturato dal fornitore estero senza addebito IVA, con conseguenti adempimenti ordinari in materia.

OBBLIGHI:
– iscrizione al VIES;
– applicazione del meccanismo del reverse charge;
– autofattura elettronica ai fini dell’integrazione della fattura emessa dall’operatore intracomunitario, indicando aliquota e imposta, entro il 15 del mese successivo alla fattura;
– versamento del 100% dell’IVA (22% dell’imponibile) con modello F24.

Novità 2025
Il decreto legislativo n.81/2025 ha previsto una semplificazione dei termini di pagamento.
Nello specifico, sia per quel che riguarda i beni che i servizi per i quali si applica il reverse charge l’IVA andrà versata non più a cadenza mensile ma trimestrale.
Per gli acquisti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto bisognerà pagare non più entro il giorno 16 del mese successivo, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

N.B. Il versamento diventa trimestrale ma l’invio dell’autofattura resta entro il 15 del mese successivo.

SANZIONI
1. Sanzione amministrativa per mancato invio autofattura: € 2,00 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400,00 mensili, ridotta alla metà se l’invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
2. Sanzione per mancata integrazione di cui all’art.6, co. 9-bis D.lgs. n.471/1997: «è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 500,00 e € 10.000,00 il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli artt.7, 34, co. 6, secondo periodo, e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 26.10.1972, n.633, e agli artt. 46, c. 1, e 47, co. 1 D.L. 30.08.1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427».
3. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, sanzione amministrativa elevata a una misura del 5% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000,00.

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