DEFINIZIONE
L’Imposta Municipale propria (I.MU.) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è stata introdotta a partire dall’anno 2012 sulla base dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA
L’I.MU. è dovuta:
– dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
– dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
– genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
– dal locatario in caso di leasing.
N.B. L’imposta è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile come, ad esempio, nel caso di conduttore nel contratto di locazione.
ESENZIONE I.MU. ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’I.MU. i possessori delle abitazioni principali delle relative pertinenze, ad esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a I.MU., qualora dovesse mancare anche una sola di tali condizioni.
Per pertinenze dell’abitazione principale, invece, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Qualora dovessero essere presenti due pertinenze con medesima categoria catastale, l’esenzione dall’I.MU. varrebbe soltanto per una di esse.
ESENZIONE I.MU. ENTI NON COMMERCIALI
E’ riconosciuto agli Enti non Commerciali il diritto all’esenzione I.MU. per le attività (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, ricreative, sportive, culturali, …) svolte con modalità non commerciali.
Per poter beneficiare dell’esenzione I.MU. è necessario rispettare i seguenti requisiti:
– requisito oggettivo → destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività con modalità non commerciali. Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio;
– requisito soggettivo → natura non commerciale dell’EnC.
Qualora l’immobile abbia un’utilizzazione ‘mista’, cioè in parte per finalità istituzionali e in parte per attività commerciali, è previsto che l’esenzione si applica alla sola frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile e delimitabile.
Qualora, invece, tale frazionamento non fosse possibile, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, che deve risultare da apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del sodalizio.
N.B. Per la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Civ., n.25621/2021) anche le Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.), nonostante la loro natura di società di capitali, possono beneficiare dell’esenzione come le A.S.D., attesa l’equiparazione prevista per legge (art.90, L. n.289/2002).
ALTRI CASI DI ESENZIONE
– immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
– fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
– fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;
– terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
AGEVOLAZIONI
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può, tuttavia, possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento. Tali contratti hanno una durata minima di 3 anni più altri due di rinnovo automatico (3+2), con l’obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla stipula.
L’importo del canone di affitto è calcolato in base agli indicatori contenuti negli accordi territoriali.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, invece, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. La stessa cosa vale anche per i fabbricati di interesse storico o artistico.
VERSAMENTO
L’I.MU. deve essere versata in due rate:
– la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
– la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente.
N.B. Se il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, lo stesso verrà computato per intero.

