Con la pubblicazione della Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), avvenuta nel Supplemento ordinario n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025, è stata introdotta una nuova misura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, denominata ‘Rottamazione-quinquies’.
COS’E’ LA ROTTAMAZIONE – QUINQUIES?
La nuova misura consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione senza il pagamento di:
– sanzioni;
– interessi;
– interessi di mora;
– aggio della riscossione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:
– imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali (artt.36-bis e 36-ter D.P.R. n.600/1973; artt.54-bis e 54-ter D.P.R. n.633/1972);
– contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi anche i contribuenti che avevano aderito a precedenti rottamazioni ma ne sono decaduti, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo della nuova misura.
N.B. Non possono accedere alla Rottamazione-quinquies i debiti già inclusi in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente con modalità telematiche, secondo le istruzioni che Agenzia delle Entrate – Riscossione pubblicherà sul proprio sito, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contribuente potrà scegliere tra:
– pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
– pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni).
PRINCIPALI SCADENZE
– 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026: prime tre rate;
– dal 2027 al 2034: rate bimestrali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre);
– ultime tre rate: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
N.B. In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
DECADENZA DAI BENEFICI
La definizione agevolata decade:
– in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata;
– in caso di pagamento rateale, per omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata.
Le somme eventualmente versate saranno considerate acconti sul debito residuo.
ASSISTENZA DELLO STUDIO
Lo Studio è a disposizione per esaminare la situazione personale dei contribuenti, verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla Rottamazione-quinquies e, su richiesta, provvedere alla predisposizione e all’invio della domanda di adesione.

