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Trasformazione da ASD a SSD: un percorso a ostacoli

Pubblicato 20 Gen alle 9:00
Categoria: SPORT

È frequente il caso che un’Associazione Sportiva Dilettantistica valuti la trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica come strumento di evoluzione organizzativa, di maggiore strutturazione gestionale e di accesso a nuovi modelli di governance.
La trasformazione da ASD a SSD rappresenta il passaggio da un modello fondato sulla partecipazione associativa e sul volontariato a un assetto più strutturato e manageriale. La SSD consente, infatti, di definire ruoli e responsabilità in modo più stabile, di assumere decisioni con maggiore rapidità e continuità e di adottare meccanismi di governance tipici delle società, più idonei a sostenere la crescita dell’attività sportiva, la gestione di risorse economiche rilevanti e i rapporti con sponsor, enti e partner istituzionali.
In taluni casi, inoltre, la trasformazione assume carattere di necessità, in quanto richiesta dalle Federazioni sportive quale presupposto per la partecipazione a campionati di livello superiore.
Tale percorso, tuttavia, incontra specifici limiti e criticità di natura normativa, soprattutto in presenza di contributi pubblici ricevuti nel tempo, che possono incidere significativamente sulle modalità e sulla legittimità dell’operazione di trasformazione.

LA QUESTIONE INTERPRETATIVA
Il riferimento normativo principale è l’art.2500-octies, co.3, Cod.civ., che stabilisce il divieto di trasformazione delle associazioni in società di capitali qualora l’ente abbia beneficiato di contributi pubblici.
La ratio della norma è quella di evitare che risorse di origine pubblica o collettiva vengano, di fatto, trasferite a strutture con finalità diverse da quelle originarie.
La formulazione della norma pone un interrogativo centrale: il divieto deve essere applicato in modo automatico a ogni trasformazione formale in società di capitali, oppure occorre valutare la sostanza dell’operazione e le finalità effettivamente perseguite dall’ente risultante?

TRASFORMAZIONI ETEROGENEE E OMOGENEE
In dottrina si distingue tra:
– trasformazioni eterogenee, che comportano un cambiamento radicale di natura, scopo e funzione dell’Ente (da scopo mutualistico a lucrativo e viceversa);
– trasformazioni omogenee, nelle quali permane la continuità causale tra soggetto di partenza e soggetto risultante.

N.B. Il divieto di cui all’art.2500-octies Cod.civ. è principalmente rivolto alle trasformazioni eterogenee, in cui l’ente muta la propria finalità originaria (da Ente non Profit a Ente Profit).

IL PASSAGGIO DA ASD A SSD
Nel passaggio da ASD a SSD:
– l’oggetto sociale rimane l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica;
– le finalità restano non lucrative;
– permane il vincolo di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività sportiva.
La SSD, pur assumendo la forma di società di capitali e, quindi, di Ente commerciale, continua a operare all’interno del perimetro del dilettantismo sportivo e dell’assenza dello scopo di lucro. Proprio l’assenza di scopo di lucro e la permanenza delle finalità sportive consentirebbero, secondo il Notariato, di qualificare tale trasformazione come causalmente omogenea. In questa prospettiva, non si avrebbe una deviazione delle risorse pubbliche verso finalità diverse, ma la prosecuzione dell’attività sportiva attraverso una diversa veste giuridica.

CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni svolte, ad avviso dello Studio il passaggio da Associazione Sportiva Dilettantistica a Società Sportiva Dilettantistica integra una trasformazione causalmente omogenea.
La permanenza dell’oggetto sociale, delle finalità sportive dilettantistiche e dell’assenza di scopo di lucro, consente di escludere una reale mutazione della causa dell’ente, nonché un utilizzo distorto delle risorse di origine pubblica. In questa prospettiva, il divieto previsto dall’art. 2500-octies, co.3, Cod.civ. non appare applicabile, in quanto riferito a trasformazioni che comportano un cambiamento sostanziale delle finalità dell’ente. Ne consegue che, ricorrendo i presupposti di continuità sostanziale, e nel rispetto della normativa sportiva e civilistica, la trasformazione può ritenersi legittimamente percorribile.

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