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Legge di bilancio 2026 – le altre novità fiscali

Pubblicato 3 Feb alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING

LEGGE DI BILANCIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n.199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, individua le principali linee di intervento economico e finanziario per l’anno in corso, prevedendo misure che interessano, tra l’altro, il sistema fiscale, il lavoro, la famiglia e l’ambiente, con uno stanziamento complessivo di circa 22 miliardi di Euro.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

RIDUZIONE DELLA SECONDA ALIQUOTA I.R.Pe.F.
L’art.1, co.3, della Legge di Bilancio 2026 conferma e stabilizza la struttura a 3 aliquote I.R.Pe.F., già sperimentata nell’anno precedente, ma varia la configurazione degli scaglioni di reddito mediante l’abbattimento, dal 35% al 33%, dell’aliquota relativa al secondo scaglione.

La disciplina vigente si articola secondo le aliquote indicate nella tabella sottostante:

REGIME FORFETTARIO
Una delle principali novità riguarda la compatibilità tra redditi da lavoro dipendente/pensione e l’accesso al regime forfettario: l’art.1, co.27, della Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto l’anno 2026 la soglia massima di € 35.000,00 di reddito da lavoro dipendente o assimilato, entro la quale si può accedere (o mantenere) il regime agevolato.
In assenza di proroga, il limite sarebbe stato pari a € 30.000,00.
Questa misura è particolarmente significativa per chi, pur svolgendo attività autonoma, percepisce reddito in qualità di dipendente o pensionato.

BONUS EDILIZI
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dei bonus edilizi, confermando per l’intero anno il regime di detrazione già vigente nel 2025.
Viene in tal modo rinviata al 2027 la riduzione delle aliquote che, secondo la normativa previgente, avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026; assicurando, così, continuità al quadro agevolativo.

Per effetto di tale proroga, nel 2026 resta operativa una struttura unificata delle detrazioni che consente di accedere a detrazioni fiscali per gli interventi edilizi, differenziate in funzione della tipologia di immobile.

In particolare, è confermata:
– la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, realizzati sulle abitazioni principali;
– la detrazione del 36% per i medesimi interventi effettuati sugli altri immobili.

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