DEDUCIBILITA’ DEL COSTO
Le spese telefoniche sono quelle spese sostenute per l’uso del telefono fisso e mobile legato all’attività svolta. Tali costi, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa, secondo le regole del regime fiscale adottato.
L’art.102, co.9, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili nella misura dell’80 per cento.
Tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
N.B. La deduzione, sia totale che parziale, dipende dal regime fiscale adottato; per cui, per esempio, i contribuenti in regime forfettario ex L.190/2014 non possono dedurre tali costi analiticamente, bensì in base alla percentuale forfettaria prevista da tale regime.
DETRAIBILITA’ DELL’IVA
Relativamente alle imposte indirette (IVA), invece, è necessario distinguere tra:
– utilizzo del telefono esclusivamente nell’esercizio di impresa, arti o professioni. In tal caso l’IVA sul traffico telefonico e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile;
– utilizzo promiscuo, cioè afferente sia alla sfera imprenditoriale che personale. In tal caso l’IVA è parzialmente deducibile, nella misura del 50 per cento.
N.B. La detrazione totale o parziale dell’IVA è condizionata dalla limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta. Qualora venissero poste in essere sia operazioni con IVA detraibile sia operazioni esenti, infatti, sarebbe necessario calcolare il c.d. pro-rata di detraibilità, ossia la percentuale di detraibilità dell’IVA, frutto di un rapporto che vede al numeratore l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e al denominatore il totale delle operazioni compiute. Nel caso in cui il contribuente svolgesse esclusivamente operazioni esenti, quindi, l’indetraibilità sarebbe piena.
L’Agenzia delle entrate, relativamente a un’istanza di interpello promossa da una Società, si è recentemente espressa sulla deducibilità dei costi telefonici (risposta n.71/2026).
L’Agenzia delle entrate, sul presupposto che la Società istante sia in grado di distinguere, attraverso un analitico sistema di individuazione e classificazione dei costi, quelli che, al pari di ogni altro fattore della produzione, contribuiscono solo in via indiretta allo svolgimento dell’attività d’impresa (c.d. quota di autoconsumo) da quelli che, invece, concorrono direttamente al conseguimento dei ricavi, interamente tassati (c.d. quota con finalità imprenditoriale), chiarisce che, diversamente dai costi per autoconsumo, soggetti alle limitazioni previste dall’art.102, co.9, del TUIR, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciono alle suddette limitazioni, qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

