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Il volontario sportivo

Pubblicato 5 Mag alle 9:00
Categoria: SPORT

L’art.29, co.1, del D.lgs. n.36/2021 stabilisce che «Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti».

L’inquadramento del volontario sportivo è un tema molto dibattuto.
A distanza di quasi 2 anni dalla modifica dell’art.29 del D.lgs. n.36/2021 ad opera dell’art.3, co.3, lett. b) del D.L. n.71/2024, nell’utilizzo quotidiano di tale figura sono emersi diversi dubbi e problematiche.
È importante, quindi, provare a chiarire le questioni ancora in sospeso.

Il primo dubbio che può sorgere dalla lettura della norma è sicuramente legato all’individuazione del tipo di attività che la figura del volontario può svolgere.

A tal riguardo, il comma 2 dell’articolo 29 prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.

ESEMPI
La delibera del 11.11.2024 della FIGC, oltre alle mansioni tipiche elencate nell’art.25 del D.lgs. n.36/2021 (atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore sportivo, direttore tecnico e direttore di gara) e a quelle inserite nel proprio mansionario, prevede ulteriori prestazioni svolte da soggetti volontari, anche non tesserati, come:
– attività di formazione (docenze);
– attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
– attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva;
– attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva;
– accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.

La Federazione Italiana Sport Invernali, con delibera n.244 del 22 novembre 2024, elenca tra le altre mansioni tipiche, anche le seguenti:
– attività di supporto logistico, organizzativo e di promozione inerente alle manifestazioni ed eventi sportivi organizzati riconosciuti dalla Federazione;
– assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico in occasione delle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione;
– tutte le altre attività, comprese quelle propedeutiche, ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione.

La Federazione Ciclistica Italiana, invece, con la delibera n.172 del 26.09.2024 ha previsto che le attività di volontariato rimborsabili siano anche quelle di:
– supporto logistico e organizzativo durante manifestazioni ed eventi;
– assistenza ad atleti, squadre e pubblico;
– attività di promozione e comunicazione legate agli eventi;
– altre attività utili e necessarie per il buon svolgimento degli eventi.

CSEN con la delibera n.64 del 23.09.2024 ha adottato un proprio mansionario delle attività di volontariato scaricabile al seguente link:
https://www.csen.it/csen/documenti/delibera-mansionario-attivit%C3%A0-di-volontariato/381-delibera-mansionario-attivit%C3%A0-di-volontariato-del-23-09-2024/file.html

Un secondo dubbio sorto nella prassi è legato all’età del soggetto volontario.

In linea generale si ritiene che il compito del volontario possa essere affidato anche a un soggetto minorenne, purché in grado di intendere e di volere e di assumersi le responsabilità connesse all’esecuzione del compito affidatogli. Indicativamente l’età minima di 16 anni potrebbe essere un parametro di riferimento quale limite per la capacità lavorativa. In ogni caso, attese le specifiche responsabilità, andranno adottate misure idonee a garantire che il compito venga svolto in sicurezza.

Altro dubbio riguarda la congruità del rimborso erogato al volontario.

L’art.29, co.2, del D.lgs. n.36/2021 stabilisce che: «Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti».

E’ essenziale che l’importo sia correttamente e congruamente determinato in relazione alle spese sostenute, anche se forfettario, e privo di remuneratività: si rammenta che in caso di contestazioni finalizzate alla riqualificazione del rapporto, l’onere di dimostrare che gli emolumenti erogati non eccedono il mero rimborso spese è sempre posto a carico del sodalizio sportivo che ha beneficiato delle prestazioni del volontario.

RICORDA
– le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui il volontario è associato o tesserato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;
– gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi;
– gli enti eroganti il rimborso spese sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi attraverso il RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. Questa comunicazione è resa immediatamente disponibile all’Ispettorato del lavoro, all’INPS e all’INAIL, per gli ambiti di rispettiva competenza;
– i rimborsi dei volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’art.35, co.8-bis (€ 5.000,00 ai fini contributivi) e dall’art.36, co.6 (€ 15.000,00 ai fini fiscali).

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