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La monocommittenza: rischi, regole e tutele

Pubblicato 28 Lug alle 9:00
Categoria: GENERAL, SPORT

LA MONOCOMMITTENZA NELLE COLLABORAZIONI AUTONOME: QUANDO IL RAPPORTO PUÒ ESSERE RIQUALIFICATO
È sempre più frequente il ricorso a collaborazioni professionali in cui il lavoratore autonomo apre la Partita IVA, benché abbia rapporti con un unico committente.

La monocommittenza, ovvero lo svolgimento dell’attività professionale nei confronti di un solo cliente, non costituisce di per sé una violazione della normativa. Un lavoratore autonomo può, infatti, scegliere per ragioni organizzative o commerciali di concentrare la propria attività su un unico incarico.

Tuttavia, la situazione deve essere valutata con attenzione quando, al di là della forma contrattuale adottata, le concrete modalità di svolgimento della prestazione presentano caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.

IL QUADRO NORMATIVO: L’ART.2 DEL D.LGS. N.81/2015
Con il D.lgs. 15 giugno 2015, n.81 (Jobs Act) il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle collaborazioni autonome, introducendo una tutela per quei rapporti che, pur essendo formalmente basati su una partita IVA, presentano caratteristiche molto simili al lavoro dipendente.

In particolare, l’articolo 2 prevede che, quando la prestazione viene svolta:
– principalmente dal professionista;
– in modo continuativo nel tempo;
– secondo modalità organizzate dal committente;
si può applicare la disciplina prevista per il lavoro subordinato.

La presenza di un unico committente, quindi, non è sufficiente di per sé sola a rendere irregolare un inquadramento di collaborazione autonoma a partita IVA. È necessario valutare come viene svolto concretamente il rapporto e se il professionista mantiene una reale autonomia nella gestione della propria attività.

QUANDO LA MONOCOMMITTENZA PUÒ RAPPRESENTARE UN INDICE DI RISCHIO
Il rapporto professionale può assumere profili di criticità quando il titolare di partita IVA:
– svolge la propria attività stabilmente all’interno dell’organizzazione aziendale del committente;
– segue orari e direttive analoghe a quelle dei dipendenti;
– utilizza prevalentemente strumenti e strutture messi a disposizione dall’impresa;
– non determina autonomamente tempi e modalità di esecuzione della prestazione;
– svolge attività continuativa e indistinguibile da quella del personale interno.

In presenza di tali elementi, il rapporto potrebbe essere riqualificato come collaborazione etero-organizzata o come rapporto di lavoro subordinato.

DIFFERENZA TRA MONOCOMMITTENZA E FALSA PARTITA IVA
È, quindi, fondamentale distinguere:

Monocommittenza: situazione in cui il professionista sceglie o si trova a collaborare con un solo cliente, mantenendo autonomia professionale.

Falsa partita IVA: situazione in cui la partita IVA viene utilizzata per formalizzare un rapporto che, nella sostanza, presenta caratteristiche tipiche della subordinazione.

La prima non è vietata dalla legge; la seconda può comportare conseguenze sotto il profilo lavoristico, contributivo e fiscale.

LE ECCEZIONI PREVISTE DALL’ART.2 D.LGS. N.81/2015
L’art.2 del decreto disciplina le cosiddette collaborazioni etero-organizzate, cioè quei rapporti che, pur essendo formalmente autonomi, presentano caratteristiche molto simili a un rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce alcune specifiche esclusioni.
Tra le principali si ricordano:
– le collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
– le attività svolte nell’ambito di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad appositi Albi o Ordini professionali;
– le collaborazioni rese da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
– le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dalla normativa sportiva.

IL CASO DELLE ASD E SSD
Per quanto riguarda il settore sportivo dilettantistico, l’esclusione opera per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di ASD e SSD in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e l’affiliazione agli organismi sportivi riconosciuti.

In tali ipotesi, la collaborazione non è soggetta alla presunzione di subordinazione prevista per le collaborazioni etero-organizzate dall’art.2, co.1, del D.lgs. n.81/2015.

Di conseguenza, la presenza di un unico committente (monocommittenza) non rappresenta, da sola, un elemento di irregolarità e non determina automaticamente la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.

Resta, comunque, necessario che la collaborazione rientri effettivamente nell’ambito previsto dalla norma e che siano rispettati gli adempimenti previsti dalla disciplina sportiva, fiscale e previdenziale.

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