L’art.16, co.1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale, stipulati o rinnovati in forma libera ai sensi della Legge n.431 del 9 dicembre 1998, possono usufruire di una specifica detrazione, fissata in misura diversa a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dichiarato dall’inquilino.
Si precisa che:
– la detrazione va suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione. Tale regola vale per i coniugi e si estende anche ai coinquilini non coniugati, per cui se il contratto di locazione è intestato a entrambi, la detrazione va ripartita tra i cointestatari anche se, di fatto, l’onere viene sostenuto da uno solo di loro.
– la detrazione non spetta se il titolare del contratto è un familiare a carico;
– nel caso di contratto di locazione stipulato in corso d’anno è necessario rapportare la detrazione al periodo durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale e al numero di contitolari del contratto di locazione;
N.B. Nel caso di incapienza, la parte di detrazione spettante a uno dei soggetti con reddito incapiente andrà persa (Circolare n.14/E del 2023).


