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La DIS-COLL

Pubblicato 11 Ago alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, SPORT

La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione dell’INPS per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Dal 2024 la DIS-COLL è stata estesa anche ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico che hanno un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché siano iscritti alla Gestione Separata INPS e rispettino i seguenti requisiti:
– rapporto di collaborazione sportiva terminato in modo involontario (ad esempio per scadenza del contratto o recesso del committente);
– essere in stato di disoccupazione;
– essere iscritto esclusivamente alla Gestione Separata INPS;
– aver maturato almeno un mese di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto e la data di cessazione.

Quanto dura
La durata è pari ai mesi di contribuzione maturati nel periodo di riferimento, fino a un massimo di 12 mesi. L’importo si riduce del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.

Quando fare domanda
La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione. Se si presenta entro l’ottavo giorno dalla cessazione, la prestazione decorre dall’ottavo giorno; altrimenti decorre dal giorno successivo alla domanda.

Importo
L’importo spettante sarà pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, entro un massimale stabilito annualmente per legge.

Compatibilità con altri lavori
Se durante la DIS-COLL si inizia una nuova attività lavorativa, gli effetti dipendono dal tipo di rapporto e dal reddito prodotto.
Ad esempio:
– lavoro sportivo dilettantistico: possibilità di continuare a svolgere attività sportiva nel settore dilettantistico con contratto di co.co.co. Sportivo, purché i compensi annui non superino € 5.000,00. Se si supera tale soglia di compensi annui, l’indennità si riduce dell’80% del reddito eccedente;
– lavoro subordinato: con un contratto di lavoro dipendente di durata non superiore a 5 giorni, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio per quei giorni, poi riprende; con un contratto di lavoro dipendente di durata superiore a 5 giorni, decadenza dalla DIS-COLL.

N.B. In caso di nuova occupazione o di compensi derivanti da altre attività, sussiste l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni, pena la decadenza dell’indennità.

Come fare domanda
La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Entrando con il proprio SPID/CIE si accede ad una procedura guidata in cui il collaboratore dovrà inserire i dati relativi alla posizione cessata (datore di lavoro, data cessazione, ecc.) e dichiarare, in autocertificazione, di possedere tutti i requisiti richiesti per accedere al beneficio.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai Contact center dell’INPS o Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di erogazione
Il primo pagamento della DIS-COLL arriva solitamente tra i 30 e i 60 giorni dalla presentazione della domanda. I successivi accrediti avvengono con cadenza mensile.

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