NUOVE REGOLE SULL’INCOMPATIBILITÀ NEI SODALIZI SPORTIVI: COSA E’ CAMBIATO DAL 10 AGOSTO 2025?
Con l’entrata in vigore, il 10 agosto 2025, della legge di conversione del D.L. 30 giugno 2025, n.96 (legge 8 agosto 2025, n.119), cambia il perimetro dell’incompatibilità delle cariche nei sodalizi sportivi dilettantistici.La norma, che modifica l’art.11 del D.lgs. n.36/2021, limita il divieto di cumulo di cariche al solo presidente, superando l’interpretazione più restrittiva che lo estendeva a tutti gli amministratori.
COSA CAMBIA IN CONCRETO?
Prima della modifica, l’art.11 del D.lgs. n.36/2021 prevedeva una incompatibilità estesa a tutti gli amministratori (presidente, consiglieri, ecc.).
Con la modifica introdotta dal D.L. n.96/2025:
– l’incompatibilità viene limitata al solo presidente del sodalizio sportivo
– gli altri componenti del Consiglio direttivo o organo amministrativo (es. vicepresidenti, consiglieri, ecc.) possono ora ricoprire cariche in altri sodalizi, anche se affiliati al medesimo EPS/FSN/DSA
COSA PREVEDE OGGI LA LEGGE?
“È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI (o CIP, per i paralimpici)”.
In sintesi:
– l’incompatibilità riguarda solo il presidente/legale rappresentante (per le SSD il riferimento va interpretato con riferimento al legale rappresentante, amministratore unico o presidente del CdA)
– gli altri membri del Consiglio Direttivo (es. consiglieri, vice-presidente, tesorieri) possono ricoprire altre cariche anche in sodalizi affiliati alla stessa federazione o ente di promozione sportiva
È UNA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO?
No, non è una clausola statutaria obbligatoria ai fini dell’iscrizione al RASD, come confermato dall’art.7, co.1 del D.lgs. n.36/2021.
Tuttavia, l’inserimento può essere opportuno per chiarezza e coerenza rispetto all’ordinamento interno, in particolare:
– per evitare conflitti con i regolamenti federali o dell’EPS
– per prevenire rilievi da parte del Registro o degli organismi affilianti
– per uniformarsi ai principi della Riforma dello Sport
E SE NON SI RISPETTA IL DIVIETO? CI SONO SANZIONI?
A oggi non esistono sanzioni dirette previste dalla legge in caso di inosservanza del divieto che, si ricorda, nasce al fine di garantire pluralismo, trasparenza e genuinità nelle competizioni sportive.
Tuttavia, in casi concreti di elusione, la giurisprudenza ha collegato al mancato rispetto della norma:
la decadenza dalle agevolazioni fiscali (p.es. ex L.398/1991)
la perdita della qualifica di ente dilettantistico, qualora compresenti altre gravi irregolarità

