+39 085 2121146
segreteria@studiopace.it
  • Home
  • Attività
    • • Consulenza sportiva
    • • Contabilità e bilancio
    • • Assistenza stragiudiziale e contenzioso tributario
    • • Consulenza fiscale e amministrativa
  • Professionisti
    • • Dott. Luca Pace
    • • Dott.ssa Anna Papagno
    • • Dott.ssa Melania Di Giamberardino
    • • Dott.ssa Emanuela Cantarini
    • • Dott.ssa Rosita Cavuto
    • • Dott. Jacopo Di Nicola
  • Blog
  • Contatti

Incompatibilità della carica (solo per il Presidente)

Pubblicato 21 Ott alle 9:00
Categoria: SPORT

NUOVE REGOLE SULL’INCOMPATIBILITÀ NEI SODALIZI SPORTIVI: COSA E’ CAMBIATO DAL 10 AGOSTO 2025?
Con l’entrata in vigore, il 10 agosto 2025, della legge di conversione del D.L. 30 giugno 2025, n.96 (legge 8 agosto 2025, n.119), cambia il perimetro dell’incompatibilità delle cariche nei sodalizi sportivi dilettantistici. La norma, che modifica l’art.11 del D.lgs. n.36/2021, limita il divieto di cumulo di cariche al solo presidente, superando l’interpretazione più restrittiva che lo estendeva a tutti gli amministratori.

COSA CAMBIA IN CONCRETO?
Prima della modifica, l’art.11 del D.lgs. n.36/2021 prevedeva una incompatibilità estesa a tutti gli amministratori (presidente, consiglieri, ecc.).
Con la modifica introdotta dal D.L. n.96/2025:
– l’incompatibilità viene limitata al solo presidente del sodalizio sportivo
– gli altri componenti del Consiglio direttivo o organo amministrativo (es. vicepresidenti, consiglieri, ecc.) possono ora ricoprire cariche in altri sodalizi, anche se affiliati al medesimo EPS/FSN/DSA

COSA PREVEDE OGGI LA LEGGE?
“È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI (o CIP, per i paralimpici)”.
In sintesi:
– l’incompatibilità riguarda solo il presidente/legale rappresentante (per le SSD il riferimento va interpretato con riferimento al legale rappresentante, amministratore unico o presidente del CdA)
– gli altri membri del Consiglio Direttivo (es. consiglieri, vice-presidente, tesorieri) possono ricoprire altre cariche anche in sodalizi affiliati alla stessa federazione o ente di promozione sportiva

È UNA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO?
No, non è una clausola statutaria obbligatoria ai fini dell’iscrizione al RASD, come confermato dall’art.7, co.1 del D.lgs. n.36/2021.
Tuttavia, l’inserimento può essere opportuno per chiarezza e coerenza rispetto all’ordinamento interno, in particolare:
– per evitare conflitti con i regolamenti federali o dell’EPS
– per prevenire rilievi da parte del Registro o degli organismi affilianti
– per uniformarsi ai principi della Riforma dello Sport

E SE NON SI RISPETTA IL DIVIETO? CI SONO SANZIONI?
A oggi non esistono sanzioni dirette previste dalla legge in caso di inosservanza del divieto che, si ricorda, nasce al fine di garantire pluralismo, trasparenza e genuinità nelle competizioni sportive.
Tuttavia, in casi concreti di elusione, la giurisprudenza ha collegato al mancato rispetto della norma:
la decadenza dalle agevolazioni fiscali (p.es. ex L.398/1991)
la perdita della qualifica di ente dilettantistico, qualora compresenti altre gravi irregolarità

Se l’articolo ti è piaciuto, condividilo!

Articolo precedente
Il bonus nido 2025
Articolo successivo
I contributi pubblici: obblighi di comunicazione e trasparenza

Categorie

  • GENERAL (20)
  • TAX & ACCOUNTING (31)
  • SPORT (69)
  • NON SOLO SPORT (1)

Articoli recenti

  • La ricezione di fatture estere per le ASD/SSD in regime ex L.398/1991 2 Dicembre 2025
  • L’evoluzione della disciplina dei premi sportivi 25 Novembre 2025
  • Esenzione IVA – la proroga decennale 24 Novembre 2025
  • Interpello DRE Piemonte – Collaborazioni sportive e regime forfettario 18 Novembre 2025
  • Obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali – perimetro e scadenze 11 Novembre 2025

STUDIO PACE S.r.l.s.

Via Ravenna, 81 - 65122 - Pescara
+39 085 2121146
segreteria@studiopace.it

Studio di Pescara

Via Ravenna, 81 – 65122
pescara@studiopace.it

Studio di Roma

Via Sistina, 121 – 00187
roma@studiopace.it

Studio di Padova

Via Rezzonico, 37 – 35131
padova@studiopace.it

Studio di Lecce

Viale del Risorgimento snc
lecce@studiopace.it

Studio di Bologna

Via dell’Indipendenza, 20
bologna@studiopace.it

© STUDIO PACE S.r.l.s. – P.IVA 02074410685 | Realizzato da SabianLab

  • Privacy e Cookie policy