OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE
La legge 4 agosto 2017 n.124 all’art.1, commi da 125 a 129, prevede l’obbligo di trasparenza per i soggetti che ricevono contributi da pubbliche amministrazioni o da enti a esse assimilati.
Le imprese e le associazioni che, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti – in denaro o in natura – che non hanno carattere generale e non sono di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, sono tenute a darne apposita comunicazione.
SOGLIA DI RILEVANZA PER L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione scatta quando l’importo complessivo di tali benefici raggiunge o supera € 10.000,00.
Tale soglia deve essere considerata in modo cumulativo, ovvero facendo riferimento al totale degli apporti pubblici ricevuti nell’anno, e non al singolo contributo.
CHI È OBBLIGATO ALLA TRASPARENZA?
Le norme sulla trasparenza si applicano a una vasta gamma di soggetti, tra cui:
– associazioni, Onlus e fondazioni, comprese le ASD
– cooperative sociali che offrono assistenza agli stranieri, come previsto dal D.lgs. n.286/1998
– imprese in generale, comprese le SSD (esclusi i liberi professionisti)
– Pubblica Amministrazione;
– società controllate da enti pubblici;
– società partecipate da enti pubblici;
– associazioni, fondazioni o altri enti privati che abbiano un bilancio annuo superiore a € 500.000,00, come stabilito dal D.lgs. n.33/2017, art.2-bis.
QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE PUBBLICATE?
Le informazioni da rendere pubbliche devono essere precise, dettagliate e presentate in modo chiaro e facilmente consultabile.
In particolare, è necessario indicare:
– Denominazione e codice fiscale dell’associazione o dell’impresa che ha ricevuto il contributo;
– Nome dell’ente erogatore, ossia chi ha concesso il contributo;
– Importo ricevuto, per ciascun contributo o rapporto giuridico;
– Data di incasso del contributo;
– Causale, ovvero il motivo per cui il contributo è stato concesso (es. erogazione liberale, cofinanziamento di un progetto, ecc.).
COME E QUANDO PUBBLICARE LE INFORMAZIONI
Le modalità e i canali di pubblicazione dipendono dalla natura giuridica del soggetto che riceve i contributi:
1. società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria: devono indicare i contributi ricevuti nella nota integrativa al bilancio, pubblicata nel Registro delle Imprese.
2. imprese non tenute alla redazione della nota integrativa: devono pubblicare i dati sul proprio sito internet o, in alternativa, attraverso l’associazione di categoria, come previsto dal comma 125-bis della legge.
3. associazioni: sono tenute a pubblicare i dati sul proprio sito internet. Se non dispongono di un sito web, possono utilizzare altri canali digitali, come una pagina Facebook o il sito della rete associativa di appartenenza, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n.2/2019.
SANZIONI PER MANCATA PUBBLICAZIONE
Chi non adempie all’obbligo di pubblicazione è soggetto a:
– una sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di € 2.000,00
– l’obbligo di pubblicare comunque le informazioni mancanti, anche dopo l’applicazione della sanzione
Se entro 90 giorni dalla contestazione non si è proceduto né al pagamento della sanzione né alla pubblicazione dei dati, si applica una sanzione più severa: restituzione integrale dei contributi ricevuti.

