Con un comunicato ufficiale del 17 Aprile 2025 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ha recepito il terzo elenco delle mansioni sportive che possono rientrare tra le attività svolte dai «lavoratori sportivi», ai sensi dell’art.25, co.1-ter del D.lgs. n.36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavoristico e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
Il primo elenco di mansioni era stato approvato in data 21/02/2024, mentre il secondo, a distanza di qualche mese, il 25/07/2024.
Ricordiamo cosa si intende per lavoratore sportivo:
«È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, (…), esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale».
Accanto alle mansioni base elencate nel citato art.25 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) è opportuno prendere in considerazione, laddove vi siano delle figure non già classificate, gli elenchi rilasciati dal Dipartimento per lo Sport, che sono in continuo aggiornamento.
A titolo esemplificativo si riporta l’elenco delle mansioni riconosciute da alcune Federazioni Sportive:
I sodalizi affiliati agli Enti di Promozione Sportiva (e, dunque, non alle Federazioni Sportive), devono prendere come riferimento l’elenco delle mansioni individuate dalla Federazione alla quale si riferisce la disciplina sportiva svolta, nonché le caratteristiche di quel regolamento.
Esempio: per chi svolge l’attività sportiva ‘ginnastica’ si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FGI; per chi svolge attività sportiva calcio si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FIGC; per chi svolge attività sportiva nuoto si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FIN, ecc.
Per la consultazione del mansionario completo e integrato si rimanda al seguente link https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf





