La nota di credito rientra nelle note di variazione, documenti contabili che è possibile emettere a rettifica di una fattura già emessa e registrata, quando si verificano alcune situazioni:
– presenza di errori: ‘formali’ (es. denominazione del Cliente, descrizione,) o ‘sostanziali’ (es. base imponibile, imposta, aliquota IVA)
– mancata applicazione di abbuoni o sconti previsti da contratto;
– restituzione di prodotti difettosi e in esecuzione di un’apposita clausola contrattuale;
– rescissione o annullamento di un contratto.
A seconda di come varia l’importo della fattura già emessa e registrata, si avrà:
– nota di debito: imponibile e imposta aumentano;
– nota di credito: imponibile e imposta diminuiscono.
Il comma 3 dell’art.26 del D.P.R. n.633/72 stabilisce il limite di “un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile” per l’emissione della nota di variazione, nei casi in cui:
– gli eventi indicati si verificano a seguito di un accordo tra le parti;
– si debba rettificare inesattezze della fatturazione di cui all’art.21, comma 7, dello stesso D.P.R. (ad esempio, imposta in misura superiore a quella reale).
Non ci sono limiti temporali per la riduzione dell’imponibile avvenuta a seguito di quelle situazioni che l’art.26 del D.P.R. 633/72 definisce:
– “dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”;
– “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 398/1991
La possibilità di emettere note di credito per i soggetti che optano per il regime agevolato forfettario previsto dalla Legge n.398/1991 è da sempre un tema dibattuto e in relazione al quale l’Amministrazione finanziaria non si è mai pronunciata in modo deciso e inequivocabile.
In dottrina, sulla questione si riscontrano posizioni discordanti.
Tra coloro che negano la possibilità di emettere la nota di credito si ritiene che: «la possibilità di emissione di una nota di variazione in diminuzione, secondo le modalità stabilite dall’art.26 del DPR 633/72, è preclusa alle associazioni in regime ex legge 398/91 (…) il recupero dell’Iva versata all’erario deve avvenire mediante attivazione di una procedura di rimborso ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 546/92 (…)» (queste le conclusioni dei funzionari Siae in occasione di una verifica).
Un’altra considerazione a ‘sfavore’ è legata al fatto che chi applica il regime in questione gode di una serie di semplificazioni IVA, tra cui l’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite.
Il comma 2 dell’art.26 D.P.R. 633/1972 prevede che, a seguito dell’emissione della nota di credito, è possibile procedere alla detrazione IVA solo dopo aver registrato la variazione nei registri IVA corrispondenti.
Non avendo le ASD/SSD ‘in 398’ tale obbligo, non vi sarebbe la possibilità di recuperare l’imposta.
In favore della possibilità di emettere la nota di credito si può richiamare, invece, la risposta all’Interpello n.155/E/2019 riguardante una società con il regime speciale dell’editoria e le cui considerazioni si ritengono applicabili anche alle ASD/SSD in regime 398, soprattutto nella parte in cui si richiamano i principi di effettività e neutralità dell’Iva espressi a livello comunitario dalla Direttiva Comunitaria 2006/112/CE.
CASI CONCRETI
In diversi casi concreti seguiti in passato dallo Studio, i verificatori di SIAE e Agenzia delle Entrate hanno ritenuto di non poter riconoscere le note di credito emesse nell’anno, soffermandosi sul fatto che le stesse non fossero state emesse nel trimestre di competenza delle relative fatture da stornare:
«Poiché tali note non sono state emesse nei trimestri di competenza delle fatture di riferimento si ritiene che le medesime dovessero essere riportate sul registro ed il versamento della relativa IVA anche per esse computato»
I funzionari ritenevano che l’unico modo per poter recuperare l’IVA della fattura da stornare con la nota di credito fosse attraverso una istanza di rimborso IVA all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, si ritiene che chi ha optato per il regime forfettario di cui alla L. n.398/1991 abbia due possibilità alternative:
− emissione di note di credito annotate nel registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, a decurtazione dell’imposta a debito risultante dalle fatture annotate nel periodo di riferimento (es. fattura emessa ad agosto 2025 e relativa nota di credito emessa entro il trimestre di competenza, cioè entro il 30/09/2025);
− istanza di rimborso ‘anomalo’ di cui all’articolo 21, D.lgs. n.546/1992, data l’impossibilità, per chi si avvale del regime 398, di riportare ‘a nuovo’ l’eventuale credito maturato nel periodo precedente.

