Inizia con questo intervento una serie di approfondimenti su quelle che potremmo definire ‘buone prassi’ nella gestione di un sodalizio sportivo dilettantistico (ASD e SSD).
Chi ha maturato una consolidata esperienza in materia di controlli e verifiche fiscali a questa tipologia di contribuenti, infatti, ha potuto constatare sul campo quali sono gli aspetti che vengono maggiormente approfonditi dai verificatori nei controlli documentali specifici.
Oltre agli aspetti prettamente formali (affiliazione a Federazioni ed Enti, iscrizione al CONI/RASD, redazione di uno statuto conforme alle prescrizioni di legge, tenuta regolare dei libri sociali obbligatori, ecc.), l’attenzione dei verificatori è incentrata sulla verifica della sostanza economica degli enti sportivi.
Questo risponde alla precisa esigenza di impedire che lo schema giuridico delle realtà non profit venga utilizzato quale schermo di attività commerciali prive di reale contenuto solidaristico, al solo fine di godere di un trattamento fiscale privilegiato.
Con questo primo intervento ci si vuole soffermare su un aspetto sul quale i dirigenti sportivi potrebbero rischiare di non porre particolare attenzione: la corretta conservazione dei documenti relativi alle entrate istituzionali.
La maggior parte dei sodalizi sportivi adotta il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n.398/1991, in virtù del quale non sono tenuti all’emissione di scontrini o ricevute fiscali per attività connesse agli scopi istituzionali. Al momento dell’incasso di una quota associativa, una quota di iscrizione, una quota di abbonamento per corsi sportivi, una quota di partecipazione a gare, ecc., quindi, l’ente non è obbligato a emettere nessun documento giustificativo.
Una recente ordinanza della Cassazione, la n.1443/2026, ribadisce che il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla Legge n.398/1991 non è automatico né si esaurisce nel dato formale dell’affiliazione e della conformità statutaria, richiedendo, invece, la prova dell’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro; ricordando che l’onere di dimostrare la spettanza delle agevolazioni fiscali adottate incombe sul contribuente e non sull’Amministrazione finanziaria.
A tal riguardo, con riferimento alla gestione delle entrate istituzionali, anche se non vi è obbligo di emissione di ricevute, si consiglia di adottare un metodo che consenta di tener traccia degli incassi e, soprattutto, di registrare il nominativo della persona che ha effettuato il pagamento nella data indicata.
Il sistema più semplice e immediato potrebbe essere quello di dotarsi di un software apposito che consenta di registrare tutti gli incassi giornalieri, con indicazione del nome dell’utente che effettua il pagamento. Per le realtà più piccole anche un file Excel, da utilizzare come registro dei corrispettivi, può essere idoneo.
È importante tenere traccia:
– di chi paga (associato, tesserato o non tesserato);
– di quando paga;
– di come paga (contanti, carte o bancomat, bonifico);
– della causale del pagamento (tipo di quota, tipo di servizio, ecc.);
in quanto i verificatori, dall’analisi dell’estratto conto bancario, possono estrapolare le entrate a campione e richiedere al contribuente di esplicitare i nomi degli utenti che hanno pagato la ASD/SSD: lo scopo è quello di distinguere le entrate istituzionali da quelle commerciali e, in definitiva, di monitorare il corretto assolvimento delle imposte sulle seconde.
In caso di pagamento con bonifico bancario è semplice identificare la persona che effettua il pagamento. Molto meno semplice è il caso in cui il pagamento avviene con altri metodi, quali PAYPAL, SUMUP, COFIDIS, finanziarie varie, ecc.
La conseguenza è che, nel caso in cui non si riesca a risalire all’identificazione del soggetto pagatore, il verificatore considererà l’intero incasso «commerciale», con tutte le conseguenze che ne derivano.

