IL CASO
La vicenda riguarda un’associazione sportiva dilettantistica che, a seguito di una verifica fiscale dell’Agenzia delle entrate, si è vista contestare la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le ASD.
La verifica aveva portato l’Amministrazione finanziaria a ritenere che l’associazione non rispettasse alcuni requisiti previsti dalla normativa, in particolare sotto il profilo della democraticità della gestione associativa, della regolarità della documentazione contabile e della natura delle attività svolte. L’Agenzia, quindi, aveva riqualificato come commerciali alcuni proventi dell’associazione e, con avviso di accertamento, aveva inteso recuperare maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre le sanzioni.
QUANDO L’ACCERTAMENTO ARRIVA TROPPO TARDI…
Il punto centrale della controversia è stato individuato dalla Corte non tanto nella correttezza delle singole contestazioni di natura tributaria, quanto nella tempestività dell’accertamento.
L’avviso, relativo al 2017, era stato notificato dall’Agenzia delle entrate l’11 luglio 2024. Secondo la Corte, per IRES e IRAP il termine ordinario per notificare l’accertamento sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023 e, considerati gli 85 giorni di proroga collegati alla sospensione dei termini durante l’emergenza Covid, slittato al 25 marzo 2024. L’Agenzia delle entrate aveva cercato di utilizzare anche un’ulteriore proroga di 120 giorni, collegata all’invito al contraddittorio notificato all’associazione nel marzo 2024.
La Corte, però, ha ritenuto che l’invito al contraddittorio non potesse essere utilizzato per allungare ulteriormente il termine previsto per la notifica dell’accertamento.
Per questo motivo, l’avviso notificato l’11 luglio 2024 è stato giudicato tardivo.
UN PRINCIPIO IMPORTANTE ANCHE PER L’IVA
L’ASD non aveva presentato la dichiarazione IVA relativa al 2017.
Ma non si trattava, secondo la Corte, di una dichiarazione “omessa”: l’associazione, infatti, applicava il regime previsto dalla Legge n.398/1991 che prevede, tra le altre cose, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Ed è proprio qui che cambiano i termini per l’accertamento:
1. se la dichiarazione fosse stata dovuta e non fosse stata presentata, il termine sarebbe stato di 7 anni;
2. nel caso esaminato, invece, proprio perché la dichiarazione IVA non doveva essere presentata, la Corte ha ritenuto applicabile il termine di 5 anni.
Di conseguenza, l’accertamento notificato l’11 luglio 2024 è stato giudicato tardivo.
LA CORTE DÀ RAGIONE ALL’ASSOCIAZIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, dunque, ha accolto l’appello dell’associazione e ha annullato integralmente l’avviso di accertamento.
La decisione ha riguardato sia IRES e IRAP, sia l’IVA, ritenendo ormai decorso, anche per quest’ultima, il termine entro il quale l’Amministrazione poteva procedere all’accertamento.
Ma la sentenza non si ferma alla questione delle scadenze e dei termini fiscali. I giudici si sono soffermati anche su alcuni aspetti particolarmente rilevanti per le ASD, a partire dal requisito della democraticità.
LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
La Corte ha escluso che la scarsa partecipazione degli associati alle assemblee, contestata dall’Agenzia, fosse, di per se sola, sufficiente a dimostrare la mancanza del requisito di democraticità.
Nel caso di specie, all’assemblea del 21 aprile 2017 avevano partecipato 14 soci su quasi 400 aventi diritto. Secondo i giudici pugliesi, però, la bassa partecipazione non equivale necessariamente a mancata democraticità: ciò che conta è che agli associati sia concretamente garantita la possibilità di partecipare alla vita dell’ente e di esercitare i propri diritti.
N.B.
La pronuncia rappresenta un interessante precedente per il mondo delle associazioni sportive dilettantistiche.
Da un lato, conferma l’importanza di una corretta gestione amministrativa, contabile e associativa; dall’altro, evidenzia che eventuali irregolarità formali o una partecipazione limitata degli associati alle assemblee non possono essere automaticamente considerate sufficienti per far perdere all’ASD il diritto al regime fiscale agevolato.
Soprattutto, la sentenza ricorda che, in presenza di una verifica fiscale, è fondamentale verificare anche i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate ha esercitato il proprio potere accertativo, prima ancora di entrare nel merito delle singole contestazioni.
Per le ASD, quindi, la corretta conservazione della documentazione associativa e contabile e una tempestiva verifica degli atti ricevuti dall’Amministrazione finanziaria rimangono elementi essenziali per la tutela della propria posizione fiscale.
Fonte: Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione 3, sentenza n.1693/2026, depositata il 1° giugno 2026.

