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La tassa di vidimazione dei libri sociali

Pubblicato 17 Mar alle 9:00
Categoria: GENERAL, TAX & ACCOUNTING

COS’È
La tassa di vidimazione dei libri sociali è un tributo annuale dovuto dalle società di capitali per la numerazione e la bollatura (vidimazione) dei libri sociali obbligatori, al fine di attestarne l’autenticità.
È un adempimento che ha natura sia civilistica che fiscale e ha effetto sulla regolarità formale dei libri e dei registri sociali utilizzati nel corso dell’anno.

CHI È TENUTO AL VERSAMENTO
Sono tenute al versamento della tassa:
– S.p.A., S.a.p.A.;
– S.r.l. e S.r.l.s.;
– Società in liquidazione o in procedure concorsuali (non fallite), se mantengono l’obbligo di tenuta dei libri sociali;
– Società consortili di capitali;
– Stabili organizzazioni di società di capitali estere.

E CHI NO
– Le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi, le società di persone e gli imprenditori individuali non rientrano normalmente nella tassazione annuale in quanto non soggetti alla vidimazione annuale;
– Le S.S.D. a r.l. iscritte al RASD (purché con Statuto conforme all’assenza dello scopo di lucro).

SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il termine annuale per il versamento dell’imposta è il 16 marzo di ogni anno (salvo proroga se la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo).
Di seguito le modalità di versamento:
– per le società già operative – mod.F24 telematico: va indicato nella ‘sezione Erario’ il codice tributo 7085 (Tassa annuale vidimazione libri sociali) e l’anno di riferimento;
– per le società di nuova costituzione – si versa tramite bollettino postale sul c/c 6007 prima della comunicazione di inizio attività.

N.B. È possibile compensare l’importo in F24 con crediti fiscali disponibili secondo le ordinarie regole sulla compensazione.

IMPORTI DA VERSARE
La tassa è forfetaria e indipendente dal numero di libri sociali o pagine da vidimare, ma varia al variare del capitale sociale:

In caso di versamento tardivo, si applicano interessi e sanzioni secondo le ordinarie regole tributarie.
Si consiglia, quindi, di valutare il corretto adempimento dell’obbligo e, nel caso, di valutare il cd. ‘ravvedimento operoso’.

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