COS’È
Il Registro IVA Minori è un registro di natura fiscale previsto per i soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui alla legge del 16/12/1991, n.398.
La tenuta e la compilazione di tale registro deve essere effettuata ad opera degli Enti senza scopo di lucro in possesso di partita IVA e che svolgano attività commerciale. All’interno del documento andranno riportate tutte le operazioni attive di carattere commerciale, suddivise per aliquote, con evidenza anche delle operazioni esenti e non imponibili.
COMPILAZIONE
Le operazioni dovranno essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Ogni trimestre, poi, si dovrà compilare la sezione relativa alla liquidazione IVA.
A tal fine, il regime fiscale ex L.n.398 prevede una detrazione forfettaria del 50% dell’imposta, che va versata con cadenza trimestrale.
STRUTTURA
Il registro IVA minori è strutturato in varie sezioni:
– Parte Iniziale → include il frontespizio in cui sono contenuti tutti i dati dell’Ente;
– Parte Centrale → include tutte le operazioni attive di natura commerciale, con le relative liquidazioni trimestrali;
– Parte Finale → include, per ciascuna colonna, i totali riassuntivi.
CONSIDERAZIONI
Con la Circolare 9/E del 24 aprile 2013 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro Iva Minori non comporta la decadenza automatica dai benefici fiscali previsti dalla L.398/1991.
È, comunque, prevista una sanzione, a condizione che il sodalizio che non ha rispettato l’obbligo sia comunque in grado “di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora il sodalizio non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore”.

