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Il regime IVA dei servizi sportivi ex articolo 36-bis D.L. n.75/2023

Pubblicato 10 Feb alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, SPORT

In virtù della proroga decennale dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi, si ricorda che resta, invece, in vigore la disciplina di esenzione introdotta nell’agosto 2023 relativamente alle attività strettamente connesse alla pratica dello sport.

Rivediamola insieme:

Il Decreto-legge n.75 del 22/06/2023 ha previsto, all’art.36-bis, «Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica», quanto segue:
«Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»
.

RIEPILOGO:
SOGGETTI INTERESSATI: organismi senza fine di lucro
PRESTAZIONI INTERESSATE: prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi
DESTINATARI: persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica

Se la riforma oggetto di proroga decennale riguardava le entrate istituzionali nei confronti di soci/tesserati, questa norma, invece, considera più in generale l’esenzione IVA per le attività rivolte a chi pratica sport; quindi anche a soggetti terzi, non associati né tesserati.
Prima dell’entrata in vigore dell’art.36-bis, D.L. n.75/2023, le entrate da non soci/non tesserati (attività commerciali) erano, infatti, soggette a IVA.

IN CONCLUSIONE:
– ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NEI CONFRONTI DI SOCI/TESSERATI: restano fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 4, D.P.R. n.633/1972 (IVA).
– ATTIVITA’ SPORTIVE NEI CONFRONTI DI TERZI (PERSONE): esenti IVA ai sensi dell’art.36-bis, D.L. n.75/2023.

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