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L’Autonomia Patrimoniale nelle A.S.D. e la Responsabilità personale di Soci e Amministratori

Pubblicato 17 Feb alle 9:00
Categoria: SPORT

AUTONOMIA PATRIMONIALE
Il concetto di Autonomia Patrimoniale nelle A.S.D. è molto importante, poiché da esso dipende la modalità attraverso la quale si regola la responsabilità di quanti operano in nome e per conto di un sodalizio sportivo dilettantistico di natura associativa.

Per Autonomia Patrimoniale si intende la separazione tra il patrimonio del sodalizio sportivo e quello personale dei Soci e degli Amministratori, a partire dal Presidente.
Essa si suddivide in:
– Autonomia Patrimoniale imperfetta;
– Autonomia Patrimoniale perfetta.

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA
L’Autonomia Patrimoniale perfetta si configura quando vi è la completa separazione tra il patrimonio del sodalizio sportivo e quello personale dei soci/amministratori: dei debiti dell’associazione sportiva, cioè, si risponde solo nei limiti del patrimonio sociale.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
Quando non vi è Autonomia Patrimoniale perfetta i creditori di una A.S.D. si possono rivalere, in via solidale, sui beni presenti e futuri di coloro che hanno agito in nome e per conto del sodalizio sportivo (v. artt. 38 e 2740 cod. civ).

COME SI ACQUISISCE L’AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA
L’Autonomia Patrimoniale perfetta si acquisisce a seguito del riconoscimento della personalità giuridica che, a seconda della tipologia del sodalizio sportivo, si realizza:
– per le A.S.D. – procedura semplificata ex D.lgs. n.39/2021: dotazione patrimonio minimo di € 10.000,00, atto notarile e iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.);
– per le S.S.D. – iscrizione presso il Registro delle Imprese, al pari di qualunque altra S.R.L., a norma dell’art. 2331 cod. civ.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA
Sulle A.S.D. non riconosciute (cioè con Autonomia Patrimoniale imperfetta), quindi, grava un profilo di responsabilità maggiore. L’art.38 cod. civ. prevede che «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione».
Ciò vale anche per i debiti di natura tributaria.
La responsabilità personale e solidale dei componenti del Consiglio Direttivo per le obbligazioni tributarie dell’A.S.D. non è automatica e potrebbe richiedere la dimostrazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di una loro attività negoziale concretamente svolta nei confronti dei terzi. Ciò parrebbe non necessario per il legale rappresentante (di regola, ma non necessariamente, il Presidente) che sottoscrive p.es. la dichiarazione dei redditi.

La giurisprudenza si è recentemente espressa in tema di responsabilità nel caso di avvicendamento nelle cariche (Cass., 30.06.2025, n.17576).
Nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale all’interno di un’associazione non riconosciuta, pertanto:
– è importante che il Presidente uscente si accerti dell’avvenuta comunicazione di variazione agli organi competenti (Agenzia delle Entrate, Organismi Sportivi di riferimento, ecc.);
– il Presidente subentrante non è esente, ai fini tributari, da responsabilità solidale con l’associazione per i periodi precedenti alla sua carica, essendo chiamato a redigere e a presentare, per esempio, la dichiarazione dei redditi anche per il passato e a operare, ove necessario, le necessarie rettifiche. Ne deriva che, ai fini della valutazione della solidarietà della sua responsabilità tributaria, occorre tenere conto non solo della sua partecipazione all’attività pregressa dell’ente (che di solito non c’è), ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari del sodalizio sportivo (di cui, il più delle volte, potrebbe mancare contezza).

L’IMPORTANZA DI UNA SCELTA CONSAPEVOLE
La buona notizia è che i Soci, gli Amministratori e i Presidenti delle A.S.D. posso scegliere il profilo di responsabilità al quale vogliono esporsi (quanto sono disposti a rischiare in proprio), e:
– costituire un’associazione con personalità giuridica (Autonomia Patrimoniale perfetta);
ovvero
– trasformare, in qualsiasi momento, una A.S.D. senza personalità giuridica in una con personalità giuridica.

Si ritiene che sia compito del Consulente illustrare le differenze, i pro e i contro di ogni alternativa, consentendo agli imprenditori e ai dirigenti sportivi di operare scelte consapevoli, che impattano sui loro beni.

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