LE POSSIBILI FORME DI INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SPORTIVO
Il lavoratore sportivo può oggi essere inquadrato attraverso differenti forme contrattuali, tra cui:
– lavoro dipendente;
– collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co. sportiva);
– attività professionale con partita IVA;
– volontariato sportivo.
Ogni tipologia presenta regole fiscali e contributive differenti e richiede una corretta gestione amministrativa da parte del sodalizio sportivo.
IL REGIME AGEVOLATO DEI CO.CO.CO. SPORTIVI
Per le collaborazioni coordinate e continuative sportive la normativa prevede un regime particolarmente agevolato per i collaboratori.
Infatti, fino a € 5.000,00 annui complessivamente percepiti il collaboratore:
– non è soggetto a contribuzione previdenziale;
– non subisce trattenute fiscali.
Si tratta, quindi, di una disciplina molto favorevole, introdotta per sostenere e semplificare l’attività sportiva dilettantistica.
Proprio per questo motivo, però, è fondamentale che ASD e SSD prestino particolare attenzione al monitoraggio delle somme erogate durante l’anno, soprattutto nei casi in cui il collaboratore operi contemporaneamente anche per altri sodalizi sportivi.
La soglia dei € 5.000,00, infatti, deve essere monitorata considerando il totale complessivamente percepito dal collaboratore nell’anno, indipendentemente dal numero di associazioni o società sportive che effettuano i pagamenti.
Il superamento di tale limite comporta l’insorgere degli obblighi contributivi previsti dalla normativa, con conseguenti adempimenti a carico dell’ente sportivo.
L’IMPORTANZA DELLA RICEVUTA PER I COMPENSI
Per questo motivo è fortemente consigliato far sottoscrivere al collaboratore, in occasione di ogni pagamento, una dichiarazione aggiornata attestante i compensi sportivi già percepiti nell’anno e il mancato superamento, ovvero il superamento, della soglia prevista.
Si tratta di una procedura semplice ma estremamente importante sotto il profilo amministrativo, contributivo e di tutela dell’ente sportivo.
Infatti, in assenza di una dichiarazione firmata dal collaboratore ASD e SSD rischiano di non avere modo per fornire la prova documentale sulla correttezza del loro operato (in caso di mancata applicazione delle ritenute fiscali obbligatorie).
RISCHI E TUTELE
In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o di altri Enti verificatori, il sodalizio sportivo potrebbe, quindi, vedersi contestare:
– il recupero dei contributi previdenziali;
– l’applicazione di sanzioni e interessi;
– ulteriori contestazioni amministrative.
Resta fermo che la quota di contribuzione eventualmente dovuta a carico dell’ASD/SSD rimane comunque in capo al sodalizio sportivo e non può essere trasferita al collaboratore. Tuttavia, la presenza di una dichiarazione firmata dal percettore rappresenta un’importante tutela per l’ente, in quanto consente di dimostrare di aver operato sulla base delle informazioni fornite dal proprio collaboratore.
In caso di dichiarazioni false, incomplete o non veritiere, infatti, il sodalizio potrà valutare di rivalersi nei confronti del collaboratore per le sanzioni, gli interessi e gli eventuali danni subiti a causa dell’errata dichiarazione resa.

