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La dichiarazione dei redditi

Pubblicato 25 Giugno 2024
Categoria: TAX & ACCOUNTING

CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Sono annualmente obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:

  • i contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno oggetto di dichiarazione e non rientrano nei casi di esonero (descritti di seguito);
  • i contribuenti titolari di partita IVA: costoro, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito, sono obbligati alla dichiarazione annuale.

CASI DI ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi:

  • da abitazione principale o da altri fabbricati non locati¹ ;
    da lavoro dipendente e/o da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta,
  • redditi soggetti a imposta sostituiva, con esclusione della cedolare secca, o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • redditi esenti.

1. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu).

QUAL E’ IL MODELLO DA PRESENTARE?
I contribuenti presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta.

I lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730.
Tutti gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello Redditi.

QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini:

  • il modello 730 entro il 30 settembre 2024
  • il modello Redditi entro il 15 ottobre 2024

COME SI VERSANO LE IMPOSTE
Il contribuente versa le imposte – risultanti dalla dichiarazione dei suoi redditi – mediante un acconto e un saldo.
In particolare, ogni anno va versato:

  • il saldo relativo all’anno precedente;
  • un acconto relativo all’anno in corso.

Se l’acconto è inferiore a € 257,52 dev’essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno di imposta.

Se l’acconto è superiore a € 257,52 dev’essere versato in due tranches:

  • la prima, pari al 40%, va versata entro il 30 giugno¹;
  • la seconda, pari al restante 60%, va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

1. La prima tranche di acconto (così come il saldo) può essere rateizzata fino a un massimo di n.7 rate.

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