COS’E’?
Il principio di cassa allargato è una regola fiscale prevista dall’art.51, co.1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), in virtù della quale i compensi che vengono bonificati entro il 12 gennaio si considerano percepiti nell’anno precedente.
Si tratta di un’estensione del normale principio di cassa: invece di considerare il compenso come percepito solo quando viene pagato, infatti, la legge concede una finestra temporale di alcuni giorni (fino al 12 gennaio), che permette di imputare al vecchio anno anche i pagamenti effettuati a inizio del nuovo anno.
IL PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO SI APPLICA ANCHE AI CO.CO.CO. SPORTIVI?
Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro Sportivo (D.lgs. n.36/2021 e successive modifiche), molti lavoratori sportivi sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.).
Si ricorda che i compensi co.co.co. rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, in quanto tali, è loro applicabile il principio di cassa allargato.
UN ESEMPIO PRATICO
Qualora le prestazioni siano rese nel mese di dicembre 2025 e il relativo compenso venisse erogato mediante bonifico bancario in data 3 gennaio 2026, troverebbe applicazione l’art.51, co.1, T.U.I.R., che disciplina il principio di cassa allargato. Il compenso, pertanto, si considera fiscalmente percepito nel periodo d’imposta 2025 e per il medesimo anno concorre alla determinazione della soglia di esenzione contributiva e fiscale.
Al contrario, qualora il pagamento venisse disposto in data successiva al 12 gennaio — per esempio il 15 gennaio 2026 — il principio di cassa allargato non opererebbe. In tal caso, il compenso si considera percepito nel periodo d’imposta 2026 e per il medesimo anno concorre alla formazione della soglia esenzione contributiva e fiscale.

