Il Decreto Legislativo n.13 del 12 Febbraio 2024 ha attuato la Riforma dell’accertamento tributario.
Il decreto è entrato in vigore il 22 Febbraio 2024, ma alcune disposizioni previste dalla riforma riguardano atti emessi dal 30 Aprile 2024 in poi.
Il procedimento di accertamento tributario risulta profondamente modificato, sia nel contenuto formale che sostanziale.
Importanti risultano le nuove disposizioni che regolamentano il contraddittorio preventivo fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Analizziamo le principali novità apportate dalla Riforma.
Definizione degli accertamenti
L’articolo 1 opera un coordinamento tra le disposizioni previste dal D.Lgs. n.218/1997 e il nuovo obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, introdotto con la riforma dello Statuto del contribuente.
Possono essere definiti con adesione del contribuente, oltre all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, anche gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendenti da un precedente accertamento.
Tuttavia, se l’adesione ha ad oggetto avvisi di recupero dei crediti di imposta, il pagamento deve avvenire in unica soluzione e non è ammessa la compensazione.
Il nuovo procedimento di adesione
Il Decreto n.13/2024 prevede una procedura di adesione distinta a seconda che si tratti di atto impositivo soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo o meno.
L’ufficio provvederà a notificare al contribuente lo schema di atto per l’avvio del contradditorio preventivo che dovrà riportare, oltre all’invito a formulare osservazioni entro 60 giorni dalla notifica, anche l’invito a definire, in alternativa, il procedimento in adesione, entro 30 giorni dalla notifica.
Per il contribuente si presentano quindi due alternative:
– presentare, entro 60 giorni dalla notifica, osservazioni allo schema d’atto;
– presentare, entro 30 giorni dalla notifica, istanza di accertamento con adesione.
Se all’esito delle eventuali osservazioni presentate dal contribuente emergono i presupposti per un accertamento con adesione, le parti possono comunque dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
Decorsi i termini suddetti, l’ufficio procederà alla notifica dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente decida di non formulare la domanda di adesione allo schema di atto, potrà ancora farlo nel momento in cui riceve l’avviso di accertamento.
In questo caso il termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione scende a 15 giorni dalla notifica dello stesso.
Il termine per il ricorso sarà sospeso per 30 giorni e non per 90 giorni.
Versamento delle somme
Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di n.8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di n.16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 Euro.
Adesione ai PVC
La riforma reintroduce l’adesione ai verbali di constatazione. In particolare, l’adesione può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale stesso, mediante comunicazione al competente ufficio.
I benefici dell’adesione ai PVC consistono, principalmente, nella riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (e non a 1/3 del minimo come avviene per l’ordinario accertamento con adesione). Sui maggiori contributi previdenziali, invece, non sono dovuti sanzioni e interessi.
Il decreto legislativo dispone la possibilità di aderire ai verbali di constatazione, senza condizioni o condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
Nei 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, l’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, ove sono recepiti i rilievi del PVC a cui è stata prestata adesione.