Il Consiglio Nazionale del Notariato nel mese di Aprile 2026 ha pubblicato lo Studio n.7‑2026/CTS, dedicato alle operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore, tornando su un tema molto dibattuto e circondato da incertezze normative.
Il documento offre una ricognizione sistematica degli adempimenti richiesti in caso di trasformazione, fusione e scissione che coinvolgano enti del Libro I del Codice civile, con o senza qualifica di ETS.
Dopo aver definito l’ambito applicativo della trasformazione, lo studio analizza i documenti necessari, il procedimento, gli obblighi di pubblicità e la natura eterogenea dell’operazione, individuando i presupposti per l’eventuale opposizione.
La seconda parte è dedicata a fusione e scissione, con inquadramento generale, esame delle ipotesi dubbie, individuazione degli organi competenti, dei controlli, della documentazione richiesta e dei relativi adempimenti pubblicitari.
Lo studio, in particolare, analizza le operazioni di trasformazione, fusione e scissione di:
– associazioni riconosciute;
– associazioni non riconosciute;
– fondazioni;
– anche enti non ETS.
Trasformazione
Il principio fondamentale è che la trasformazione non estingue l’ente, ma ne conserva continuità giuridica e patrimoniale.
Cosa NON è trasformazione: lo studio sostiene che il passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta (e viceversa) non costituisce trasformazione vera e propria, ma semplice mutamento del regime di personalità giuridica. Così come il passaggio tra sezioni RUNTS e l’assunzione della qualifica ETS non rappresentano operazione di trasformazione.
Documenti necessari
Per deliberare la trasformazione sono necessari:
– relazione sulla situazione patrimoniale;
– elenco dei creditori;
– relazione degli amministratori;
– perizia di stima del patrimonio (in molti casi).
Se l’ente risultante è ETS, il notaio deve verificare anche:
– patrimonio minimo;
– requisiti per la permanenza nel registro del Terzo Settore.
Organi competenti e maggioranze
Associazioni riconosciute
Decide l’assemblea con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
Associazioni non riconosciute
Valgono le regole statutarie interne; ma per gli ETS occorre, comunque, garantire adeguata democraticità.
Fondazioni
Delibera normalmente l’organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria.
Opposizione dei creditori
L’art.42-bis richiama l’art. 2500-novies Cod. civ., che prevede l’opposizione dei creditori entro 60 giorni.
Tuttavia lo studio sostiene che nelle trasformazioni tra ETS l’operazione dovrebbe considerarsi sostanzialmente “omogenea”, quindi l’opposizione potrebbe non essere necessaria.
La questione però non è ancora definitivamente chiarita.
Pubblicità
Gli adempimenti pubblicitari devono essere effettuati:
– nel RUNTS (per gli ETS);
– nel Registro delle Persone Giuridiche (per gli enti non ETS);
– nel RASD (per gli enti sportivi dilettantistici).

