Già nella newsletter pubblicata il 12 marzo 2024 https://www.studiopace.it/cinque-per-mille-anno-finanziario-2024/ avevamo illustrato modalità e requisiti per l’accesso al cinque per mille. A distanza di due anni, torniamo sull’argomento per fornire un aggiornamento relativo all’anno finanziario 2026.
Anche per l’anno finanziario 2026 sono aperte le procedure di iscrizione per accedere al riparto del cinque per mille, rivolte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e agli Enti del Terzo Settore (E.T.S.).
N.B. Le organizzazioni che risultano già regolarmente accreditate negli anni precedenti e che non hanno subito variazioni rilevanti non dovranno presentare una nuova domanda.
A.S.D. – REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Ai sensi della normativa vigente (art.6 del D.P.C.M. 23 luglio 2020), le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono accedere al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:
– riconoscimento ai fini sportivi, con presenza del settore giovanile all’interno della struttura associativa;
– svolgimento prevalente di attività di avviamento e formazione sportiva rivolte a:
1. giovani di età inferiore ai 18 anni;
2. persone di età superiore ai 60 anni;
3. soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
A.S.D. – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le A.S.D. interessate potranno inoltrare la richiesta di accreditamento dal 10 marzo 2026 ed entro il 10 aprile 2026. Nel caso in cui non fosse rispettata la scadenza ordinaria, sarà comunque possibile presentare l’istanza entro il 30 settembre 2026, usufruendo dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis”, previo versamento della sanzione prevista pari a € 250,00.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dedicati messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
ENTI DEL TERZO SETTORE – MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO
Tutti gli enti del Terzo Settore possono accreditarsi al cinque per mille, purché siano regolarmente iscritti al RUNTS e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La disciplina è contenuta nel D.L. n.117/2017 e nelle disposizioni attuative sul cinque per mille, che prevedono che gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS possano accedere al beneficio attraverso la procedura di accreditamento.
ENTE GIA’ ISCRITTO AL RUNTS → Può accadere che un Ente sia già iscritto al RUNTS ma non abbia mai richiesto l’accreditamento al cinque per mille negli anni precedenti. In questo caso, l’Ente può decidere di accreditarsi a partire dall’anno in corso. Questo significa che l’iscrizione al RUNTS non comporta automaticamente la partecipazione al cinque per mille: l’Ente deve manifestare espressamente la volontà di accreditarsi.
ENTE NON ISCRITTO AL RUNTS → L’accreditamento al cinque per mille può essere richiesto direttamente in sede di iscrizione al RUNTS. Durante la compilazione dell’istanza telematica, il legale rappresentante può infatti selezionare l’apposita opzione per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari del cinque per mille e indicare l’IBAN su cui accreditare le somme eventualmente spettanti.
ENTI DEL TERZO SETTORE – TERMINI DI ACCREDITAMENTO
Dal punto di vista delle scadenze, è fondamentale rispettare il termine ordinario fissato ogni anno.
Per l’anno 2026 la scadenza è prevista per il 31 marzo 2026.
Se l’Ente si iscrive al RUNTS e richiede l’accreditamento entro tale termine, sarà inserito nell’elenco degli enti ammessi pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il termine ordinario venga superato, la normativa consente comunque un accreditamento tardivo entro una scadenza successiva, previo versamento di una sanzione.
In assenza di richiesta nei termini, l’Ente potrà partecipare al cinque per mille a partire dall’anno successivo.

