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Certificazione Unica 2024

Pubblicato 14 Febbraio 2024
Categoria: SPORT

Entro il 16 Marzo 2024 tutti i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, autonomo o diversi, nel corso dell’anno 2023, dovranno redigere e inviare ai percipienti le cd. Certificazioni Uniche (C.U.).

Sempre entro la stessa data i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le C.U. di quei percipienti tenuti alla presentazione del modello 730, mentre le altre certificazioni potranno essere inviate entro la data di presentazione del modello 770/2023 (e, cioè, 31 Ottobre 2024).

Le ASD e le SSD che si avvalgono di collaboratori, siano essi istruttori sportivi, collaboratori amministrativo-gestionali o lavoratori autonomi (con o senza partita IVA), sono considerate sostituti d’imposta e, pertanto, obbligate all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle C.U. e del modello 770.

Con le C.U. i sostituti attestano per ogni collaboratore sia l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt.53 e 67, co. 1, T.U.I.R., erogati nell’anno solare 2023, sia le ritenute fiscali e previdenziali, ove dovute.

Con il Modello 770, invece, si comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute fiscali operate, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate e il riepilogo dei crediti.

Per l’anno 2023, a seguito dell’entrata in vigore il 1 Luglio 2023 della Riforma del Lavoro sportivo, per ogni collaboratore si dovranno elaborare delle C.U. distinte, a seconda del periodo di percezione dei compensi, e, in particolare:

  1. una C.U. relativa ai compensi percepiti dal 01/01/2023 al 30/06/2023, riguardante i compensi sportivi ex art.67, co.1, lett.-m), T.U.I.R., quali redditi diversi;
  2. una C.U. relativa ai compensi percepiti dal 01/07/2023 al 31/12/2023, riguardante i compensi sportivi ex art.25 D.lgs. 36/2021, quali redditi assimilati al lavoro dipendente.

Sanzioni
L’art. 4, co.6-quinquies, del D.P.R. n.322/1998 prevede, per ogni C.U. omessa, tardiva o errata, una sanzione di € 100,00 (con un massimo di € 50.000).

Per le C.U. omesse o tardive la sanzione è ridotta di 1/3, se trasmessa o corretta entro 60 gg.

A tal riguardo, per consentire allo Studio di procedere all’elaborazione e all’invio delle C.U. nei termini di Legge, si invitano tutti i Clienti, che non vi avessero già provveduto, a inviare i seguenti documenti:

  • estratti conto bancari relativi all’anno 2023;
  • lista movimenti bancari di Gennaio 2024;
  • ricevute dei compensi compilate e firmate di tutto l’anno 2023.

Si ricorda, altresì, di far sottoscrivere al momento dell’erogazione del compenso l’autocertificazione dei compensi sino a quel momento percepiti.

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