+39 085 2121146
segreteria@studiopace.it
  • Home
  • Attività
    • • Consulenza sportiva
    • • Contabilità e bilancio
    • • Assistenza stragiudiziale e contenzioso tributario
    • • Consulenza fiscale e amministrativa
  • Professionisti
    • • Dott. Luca Pace
    • • Dott.ssa Anna Papagno
    • • Dott.ssa Melania Di Giamberardino
    • • Dott.ssa Emanuela Cantarini
    • • Dott.ssa Rosita Cavuto
    • • Dott. Jacopo Di Nicola
  • Blog
  • Contatti

Rimborsi spesa per volontari e lavoratori sportivi

Pubblicato 6 Febbraio 2024
Categoria: SPORT

Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro Sportivo, a partire dal 1 Luglio 2023, sono stati introdotti importanti cambiamenti riguardanti i rimborsi spese per i volontari e per i lavoratori del settore sportivo.

I collaboratori sportivi (volontari e lavoratori) possono ricevere un rimborso per una o più delle seguenti tipologie di spesa:

  • vitto e alloggio;
  • viaggio e trasporto.

COLLABORATORE VOLONTARIO (1/2)
Il collaboratore volontario potrà ricevere un rimborso spese per:

  • gli spostamenti tra abitazione e luogo dove si svolge l’attività sportiva oppure per raggiungere il luogo in cui si svolgono gare, eventi, manifestazioni e altre missioni autorizzate dal sodalizio sportivo;
  • per le spese di vitto e alloggio.

COLLABORATORE VOLONTARIO (2/2)
Il collaboratore volontario può chiedere a rimborso solo spese effettivamente sostenute nelle seguenti forme:

  • documento a ‘piè di lista’, con indicazione delle spese sostenute e allegandone i giustificativi (es. fattura, biglietto treno, ecc.);
  • distinta che riconosce un’indennità chilometrica, determinata in base ai valori delle tabelle ACI, al tipo di auto usata e alla distanza percorsa;
  • autocertificazione con la quale è attestato il sostenimento delle spese, fino a un massimo di € 150,00/mese, senza dover esibire i documenti giustificativi, pur dovendo conservare gli stessi.

LAVORATORI DIPENDENTI E CO.CO.CO. (1/2)
Il lavoratore sportivo potrà ricevere un rimborso spese per:

  • gli spostamenti per raggiungere il luogo in cui si svolgono gare, eventi, manifestazioni e altre missioni autorizzate dal sodalizio sportivo;
  • per le spese di vitto e alloggio.

N.B. Non possono essere rimborsate le spese di trasferimento relative al percorso casa-lavoro.

LAVORATORI DIPENDENTI E CO.CO.CO. (2/2)
Il lavoratore sportivo può accedere a più forme di rimborso, ovvero:

  • ‘Forfetario’, fino ad un massimo di € 46,48 al giorno, per le sole spese di vitto e alloggio;
  • Documento a ‘piè di lista’, esibendo i relativi documenti di spesa, ma con riferimento alle sole spese di vitto e alloggio;
  • Indennità chilometrica o mediante esibizione dei documenti di spesa, con riferimento alle spese di viaggio e trasporto.

Se l’articolo ti è piaciuto, condividilo!

Articolo precedente
Certificazione Unica 2024
Articolo successivo
La fatturazione elettronica

Categorie

  • GENERAL (46)
  • TAX & ACCOUNTING (59)
  • SPORT (97)
  • TERZO SETTORE (6)

Articoli recenti

  • Scadenze, rinnovi, proroghe e imposta di registro: perché è importante monitorare il contratto di locazione. 6 Ottobre 2026
  • CONVEGNO ad Azzano X (PN) – Due anni di Sportello di Management sportivo 30 Settembre 2026
  • CAGLIARI – Corso di MAB Sport Management per Dirigenti Sportivi 29 Settembre 2026
  • Strumentali, merce o patrimonio: guida alla fiscalità immobiliare dell’impresa 29 Settembre 2026
  • Il contratto di comodato 22 Settembre 2026

STUDIO PACE S.r.l.s.

Via Ravenna, 81 - 65122 - Pescara
+39 085 2121146
segreteria@studiopace.it

Studio di Pescara

Via Ravenna, 81 – 65122
pescara@studiopace.it

Studio di Lecce

Viale del Risorgimento snc
lecce@studiopace.it

Studio di Roma

Via Sistina, 121 – 00187
roma@studiopace.it

Studio di Bologna

Via dell’Indipendenza, 20
bologna@studiopace.it

Studio di Padova

Via Rezzonico, 37 – 35131
padova@studiopace.it

Studio di Cagliari

Sestu – su Moriscau, snc
cagliari@studiopace.it

© STUDIO PACE S.r.l.s. – P.IVA 02074410685 | Realizzato da SabianLab

  • Privacy e Cookie policy