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Bilanci ordinari, abbreviati e Micro Imprese: guida ai nuovi parametri.

Pubblicato 27 Mag alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING

LE NOVITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 125/2024

L’art.16 del D.lgs. 06/09/2024, n. 125, in vigore dal 25/09/2024, ha modificato i limiti dimensionali previsti per i bilanci d’esercizio in forma abbreviata e micro imprese.

Tali limiti devono essere verificati per:
– la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata;
– l’accesso alle ulteriori agevolazioni previste per le micro imprese (c.d. bilancio micro).

I NUOVI PARAMETRI DEL BILANCIO ABBREVIATO

Con specifico riferimento al bilancio abbreviato, sono stati modificati i limiti dei ricavi e dell’attivo dello stato patrimoniale come segue:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: da € 4.400.000 a € 5.500.000;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: da € 8.800.000 a € 11.000.000;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).

In particolare, possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le società di cui all’articolo 2435-bis, cod. civ., che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei suddetti limiti.

LIMITI BILANCIO ABBREVIATO A CONFRONTO

SEMPLIFICAZIONI PER LE MICRO IMPRESE

Con riferimento al bilancio delle micro imprese, sono stati modificati i limiti dei ricavi e dell’attivo dello stato patrimoniale come segue:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: da € 175.000 a € 220.000;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: da € 350.000 a € 440.000;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).

In particolare, sono considerate micro imprese le società di cui all’articolo 2435-bis, cod. civ., che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei suddetti limiti.

LIMITI BILANCIO MICRO IMPRESE A CONFRONTO

DECADENZA SEMPLIFICAZIONI

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti dimensionali indicati, con la conseguenza che:
il superamento di due dei limiti dimensionali per un solo anno non priva le società del diritto di applicare le semplificazioni;
le semplificazioni cessano a partire dal bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei predetti limiti.

Analoghe considerazioni valgono per le micro imprese, le quali decadono dalle semplificazioni, con obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata (o in forma ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti dimensionali indicati.

DECORRENZA DEI NUOVI LIMITI

Il Decreto Legislativo n.125 del 6 settembre 2024, introducendo modifiche ai limiti dimensionali, non specifica espressamente la decorrenza delle nuove soglie. ​

La Direttiva (UE) 2023/2775, invece, stabilisce che gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

In assenza di una disposizione specifica, si ritiene che le nuove soglie si applichino agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024.

Per poter redigere il bilancio in forma abbreviata o come micro impresa, le società dovranno verificare di non aver superato, per due esercizi consecutivi (2023 e 2024), i limiti sopra esposti.

N.B. Le società di nuova costituzione devono verificare il rispetto di questi limiti nel primo esercizio di attività. ​

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