Il RECESSO è il diritto di un socio di uscire volontariamente dalla società, ottenendo la liquidazione della propria quota, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.
Quando è possibile recedere?
1. Nei casi previsti dalla Legge (art.2473 c.c.).
Il socio può recedere in caso di:
– modifiche dell’oggetto sociale
– trasferimento della sede all’estero
– modifiche dei diritti di partecipazione
– fusione, scissione o trasformazione
– revoca dello stato di liquidazione
– aumento del capitale a pagamento (se il socio non vota a favore)
2. Per previsione di clausole statutarie.
Lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso, come, per esempio:
– il raggiungimento di un’età del socio
– il mancato raggiungimento di obiettivi aziendali
– motivi personali o professionali
Modalità di esercizio del diritto di recesso
Il socio deve comunicare per iscritto la volontà di recedere.
La comunicazione deve essere inviata alla società entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese della delibera che ha dato origine al diritto di recesso.
Liquidazione della quota
La quota viene liquidata in base al valore di mercato al momento dell’esercizio del recesso. Il valore è determinato da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale su richiesta della società. Il pagamento avviene di norma entro 180 giorni, salvo diversa pattuizione.
Caso particolare: nelle S.S.D. A R.L. la liquidazione della quota può avvenire solo al valore nominale.
Effetti del recesso
Il socio cessa ogni rapporto sociale, perde diritti e obblighi legati alla partecipazione.
Limiti al recesso
Divieto di recesso ad nutum (cioè libero), tranne per i soci di società contratta a tempo indeterminato, i quali possono sempre recedere con preavviso di 180 giorni.
Le società possono opporsi se il recesso è manifestamente infondato o contrario alla Legge/Statuto.
Fasi del recesso
Comunicazione recesso: la volontà di recedere deve essere comunicata dal socio all’amministratore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.
Atto notarile: entro 180 giorni dalla notifica della volontà di recedere dalla società, dinanzi al Notaio, tutti i soci, anche il socio uscente, deliberano il recesso e la modifica dello statuto con successiva modifica delle quote.
Rimborso quota: il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione.
Deposito elenco soci: entro 90 giorni dall’atto notarile si deposita il nuovo elenco soci presso il Registro Imprese.