NORMATIVA ENTI DEL TERZO SETTORE
Con l’espressione Terzo Settore si indica l’insieme degli enti che operano al di fuori del Primo settore (quello pubblico, rappresentato dalla PA e dallo Stato) e del Secondo Settore (quello commerciale, costituito dal ‘mercato’, cioè dalle imprese, il cui fine principale è la realizzazione del profitto).
Con il Decreto Legislativo n.117/2017 è stata riformata la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e sono state definite le caratteristiche e le attività che questi enti, attraverso l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), possono svolgere.
Il nuovo registro telematico – attivo dal 23 novembre 2021 – ha sostituito in modo graduale (a partire da un primo processo di trasmigrazione pressoché automatico al Registro di talune categorie di Enti) i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti norme di settore.
FUNZIONALITA’ REGISTRO
Il RUNTS mira ad assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’iscrizione al RUNTS:
– consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, a seconda della sezione prescelta;
– dà diritto di accedere alle agevolazioni, fiscali e non, previste dalla norma;
– dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, nonché accedere a contributi a fondo perduto dedicati agli ETS;
– consente di accedere al 5 per mille;
– permette di acquisire la personalità giuridica, nei modi e nelle condizioni previste dalla legge.
SEZIONI REGISTRO
In fase di iscrizione al Registro, l’ente dovrà scegliere la sezione di appartenenza in base alle proprie peculiarità.
Sette sono le sezioni previste:
a) Organizzazioni di volontariato
b) Associazioni di promozione sociale
c) Enti filantropici
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
e) Reti associative
f) Società di mutuo soccorso
g) Altri enti del Terzo settore
N.B. A eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ai fini dell’iscrizione al Registro, presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, o da un suo delegato, all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, è necessario depositare la seguente documentazione:
– atto costitutivo e statuto regolarmente registrati in Agenzia delle entrate
– ultimi due bilanci approvati, con i relativi verbali di assemblea
I dati da comunicare in fase di iscrizione sono i seguenti:
– codice fiscale/partiva IVA aggiornati
– generalità del Legale Rappresentante
– indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
– componenti attuali del Consiglio Direttivo
– numero volontari (qualora obbligatoriamente previsti per una specifica tipologia di ente)
Relativamente alla documentazione da presentare, nonché ai dati da fornire, è importante che:
– lo Statuto deve essere conforme a quanto previsto dal D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni. In caso contrario, gli Uffici del Registro potrebbero richiedere che lo stesso venga modificato oppure rigettare direttamente l’istanza
– i bilanci da depositare devono essere redatti in conformità agli schemi rigidi di cui al D.M. 05 Marzo 2020 n.39 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (a seconda dei casi sarà un bilancio ordinario oppure un rendiconto per cassa)
– qualunque variazione rilevante intervenuta (come ad esempio cambio della sede legale, piuttosto che variazione del legale rappresentante, ecc.) deve essere comunicata agli Uffici del Registro entro 30 giorni decorrenti dalla modifica
TEMPISTICHE ISCRIZIONE
L’ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può:
a) iscrivere l’ente
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato
c) invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione
N.B. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa, la domanda di iscrizione s’intende accolta.

