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La fatturazione delle prestazioni sanitarie

Pubblicato 13 Mag alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, GENERAL

DISCIPLINA PRESTAZIONI SANITARIE

A seguito della Legge di Bilancio 2018, a partire dall’anno d’imposta 2019 è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica, in base alla quale tutte le fatture devono necessariamente essere predisposte digitalmente e trasmesse elettronicamente al cliente per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

E’ prevista, tuttavia, una deroga per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.
In particolare, l’art.10-bis del D.L. n.119/2018 sancisce che «i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».

Tale divieto è stato prorogato, di anno in anno, fino al 31/12/2024.
Se con il Decreto Milleproroghe lo slittamento era stato stabilito fino al 31/03/2025, la L. n.15/2025 è tornata sulla proroga annuale, prolungando il divieto fino al 31/12/2025.

Si precisa che ciò vale esclusivamente per le fatture inerenti prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali.
Al contrario, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure per altre attività, a prescindere del destinatario finale, vale l’obbligo di fatturazione elettronica.

OBBLIGO TRASMISSIONE AL SISTEMA TS

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate a inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

In particolare, i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati sono:
– strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla sanità militare);
– farmacie e parafarmacie;
– medici chirurghi e odontoiatri;
– professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché, dal 2019, gli iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’albo dei biologi);
– gli infermieri pediatrici iscritti all’albo.

Lo scopo è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
– 30/09/2025 → dati relativi al I semestre dell’anno corrente;
– 02/02/2026 → dati relativi al II semestre dell’anno precedente.

N.B. In caso di omessa o tardiva comunicazione è prevista una sanzione di € 100,00 per ogni singolo documento, fino a un massimo di € 50.000,00 (art.3, comma 5-bis, D.lgs. n.175/2014), a prescindere dal mezzo di trasmissione (file unico o più file), o del numero di contribuenti cui i documenti si riferiscono. Se l’adempimento è portato a termine entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000,00.

FATTURAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Nel caso di operazioni non soggette a IVA e di ammontare superiore a € 77,47, è dovuta l’imposta di bollo pari a € 2,00.
Nel caso di fattura cartacea, l’imposta di bollo verrà apposta sul documento.
Nel caso, invece, di fattura elettronica, la stessa sarà assolta virtualmente e versata secondo le scadenze previste.

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