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La Dichiarazione dei Redditi

Pubblicato 22 Apr alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING, GENERAL

CHI E’ OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Sono ogni anno obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi:
– i contribuenti che hanno conseguito redditi che non rientrano nei casi di esonero;
– i contribuenti titolari di partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

CASI DI ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi:
– da abitazione principale o da altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale: abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU);
– da lavoro dipendente e/o da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta;
– redditi soggetti a imposta sostituiva, con esclusione della cedolare secca, o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
– redditi esenti (per esempio compensi co.co.co. sportivi al di sotto di € 15.000,00.

QUAL E’ IL MODELLO DA PRESENTARE?

I contribuenti presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta.

I contribuenti che possiedono redditi da lavoro dipendente (lavoratori dipendenti), pensione (pensionati) e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730.
Tutti gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello Redditi.

QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini:
– il modello 730 entro il 30 settembre 2025
– il modello Redditi entro il 31 ottobre 2025

COME SI VERSANO LE IMPOSTE

Il contribuente versa le imposte – risultanti dalla dichiarazione dei suoi redditi – mediante un acconto e un saldo.
In particolare, ogni anno va versato:
– il saldo relativo all’anno precedente;
– un acconto relativo all’anno in corso.

Se l’acconto è inferiore a € 257,52 dev’essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre dell’anno di imposta.

Se l’acconto è superiore a € 257,52 dev’essere versato in due tranches:
– la prima, pari al 40%, va versata entro il 30 giugno;
– la seconda, pari al restante 60%, va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

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