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I volontari negli enti del Terzo settore

Pubblicato 2 Set alle 9:00
Categoria: GENERAL

DEFINIZIONE DI VOLONTARIO
A norma dell’art.17 del D.lgs. n.117/2017 «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni»
.

LE CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO
La normativa definisci gli aspetti fondamentali del volontario:
– incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art.17, co.5);
– impossibilità di retribuzione da parte del volontario, salvo rimborsi spese documentati (divieto di rimborsi spese forfettari) oppure autocertificati (art.17 co. 3 e 4);
– possibilità per i lavoratori subordinati, che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale (art.17, co. 6-bis).

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VOLONTARIATO
Oltre a disciplinare gli aspetti soggettivi del volontario, il Codice prevede una serie di adempimenti in campo all’ente del Terzo settore che utilizza l’apporto di volontari all’interno della propria organizzazione.
In particolare, è prevista:
– l’iscrizione in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art.17, co.1);
– l’assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art.18, co.1).

N.B. Nonostante la norma preveda l’iscrizione esclusivamente dei volontari non occasionali, l’obbligo assicurativo riguarda tutti, occasionali e non (potrebbe essere utile istituire una sezione separata per i volontari occasionali).

VOLONTARI NELLE A.P.S. E NELLE O.D.V.
Relativamente ad alcune tipologie di enti del Terzo settore (Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato), il Codice riconosce la prevalenza dell’attività di volontariato (art.35, co.1 per le A.P.S. e art.32, co.1 per le O.D.V.).
La norma, inoltre, disciplina l’utilizzo delle risorse all’interno dei suddetti enti, prevedendo che:
– le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (art.36);
– le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art.33).

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