DEFINIZIONE DI VOLONTARIO
A norma dell’art.17 del D.lgs. n.117/2017 «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni».
LE CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO
La normativa definisci gli aspetti fondamentali del volontario:
– incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art.17, co.5);
– impossibilità di retribuzione da parte del volontario, salvo rimborsi spese documentati (divieto di rimborsi spese forfettari) oppure autocertificati (art.17 co. 3 e 4);
– possibilità per i lavoratori subordinati, che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale (art.17, co. 6-bis).
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VOLONTARIATO
Oltre a disciplinare gli aspetti soggettivi del volontario, il Codice prevede una serie di adempimenti in campo all’ente del Terzo settore che utilizza l’apporto di volontari all’interno della propria organizzazione.
In particolare, è prevista:
– l’iscrizione in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art.17, co.1);
– l’assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art.18, co.1).
N.B. Nonostante la norma preveda l’iscrizione esclusivamente dei volontari non occasionali, l’obbligo assicurativo riguarda tutti, occasionali e non (potrebbe essere utile istituire una sezione separata per i volontari occasionali).
VOLONTARI NELLE A.P.S. E NELLE O.D.V.
Relativamente ad alcune tipologie di enti del Terzo settore (Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato), il Codice riconosce la prevalenza dell’attività di volontariato (art.35, co.1 per le A.P.S. e art.32, co.1 per le O.D.V.).
La norma, inoltre, disciplina l’utilizzo delle risorse all’interno dei suddetti enti, prevedendo che:
– le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (art.36);
– le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art.33).

