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Il certificato del casellario giudiziale

Pubblicato 29 Lug alle 9:00
Categoria: SPORT

OBBLIGO NORMATIVO
L’articolo 25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. Testo Unico sul casellario) impone ai datori di lavoro, comprese le ASD e SSD, di richiedere il certificato del casellario giudiziale prima dell’assunzione o dell’impiego di chi deve avere contatti diretti e regolari/continuativi con minori, al fine di verificare l’eventuale esistenza di condanne per reati in materia di abusi su minori.

SOGGETTI INTERESSATI
Il certificato è richiesto a chi, all’interno della ASD o SSD, svolga attività che implichino interazioni con i minori.
Tra i casi tipici:
– istruttori sportivi;
– tecnici e allenatori;
– volontari coinvolti in centri estivi sportivi;
– etc..

Non rileva tanto la forma giuridica del rapporto (subordinato, autonomo, volontariato), ma il fatto oggettivo che la mansione preveda un contatto diretto, quand’anche non esclusivo, ma regolare, con minorenni.

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO
Le ASD e SSD possono presentare la richiesta per conto del collaboratore che dovrà operare con minori, purché il soggetto firmi una delega scritta e venga allegata copia del documento d’identità.

Il certificato può essere richiesto online tramite il portale del Ministero della Giustizia, allo sportello fisico dell’Ufficio del Casellario o via PEC.

Il rilascio del certificato è soggetto al solo versamento di diritti di certificato pari a € 3,92. Per l’imposta di bollo, pari a € 16,00, potrà essere richiesta l’esenzione a condizione che la richiesta venga effettuata direttamente dal sodalizio sportivo.

REQUISITO PER L’AVVIO DELLA COLLABORAZIONE
Si ricorda che il certificato è condicio sine qua non per l’avvio del rapporto di collaborazione.
Ciò significa che il sodalizio sportivo dovrà prima ricevere il certificato del casellario giudiziale dal collaboratore sportivo e solo successivamente potrà avviare il rapporto di lavoro.

PROFILI SANZIONATORI
L’omissione della richiesta può determinare gravi responsabilità su più piani:
– amministrativo (sanzione da € 10.000,00 a € 15.000,00);
– civile (responsabilità risarcitoria per danni da parte di soggetti non idonei);
– penale (concorso in reati);
– sportivo (sanzioni disciplinari).

Oltre alle responsabilità dirette, la mancata acquisizione può compromettere anche i rapporti con le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva, che potrebbero sospendere l’affiliazione o rifiutare l’iscrizione a campionati e manifestazioni ufficiali.

Le conseguenze reputazionali sono, talvolta, persino più gravi di quelle sanzionatorie. In un contesto in cui i genitori affidano i figli ai sodalizi sportivi, la mancanza di controlli può comportare perdita di fiducia, abbandono da parte degli iscritti e potenziali azioni risarcitorie.

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