PREMI SPORTIVI
A norma dell’art.36, comma 6-quater, D.lgs. n.36/2021, «Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive dilettantistiche…», di importo superiore a € 300,00, sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, che verrà versata dal sodalizio, in qualità di sostituto d’imposta, tramite F24 entro il 16 del mese successivo alla maturazione del premio.
Tale disposizione è rimasta valida fino al 31/12/2024, senza alcuna proroga.
La conseguenza è stata che, a partire dal 01/01/2025, le suddette somme sono state inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art.30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e, quindi, soggette a ritenuta indipendentemente dall’ammontare corrisposto.
Il Legislatore, tuttavia, è intervenuto con il D.lgs. 24/03/2025 n. 33 prevedendo, all’art.45, c.9, che «sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».
Grazie a tale intervento normativo, quindi, è stata reintrodotta nuovamente la soglia di esenzione, in continuità con il c.d. Decreto Milleproroghe.
L’atleta beneficiario deve predisporre un’ autocertificazione nella quale attesti di non aver superato il limite di € 300,00 percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d’imposta. In assenza di ciò, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.
N.B. La soglia di esenzione non costituisce una franchigia, per cui, nel caso di superamento della stessa, la somma sarà soggetta a ritenuta per intero.
ADEMPIMENTI
Non vi è l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il premio percepito (che assume rilevanza, invece, ai fini ISEE e che, in fase di predisposizione, dovrà essere comunicato): con l’applicazione della ritenuta, infatti, il tributo è già completamente assolto e, quindi, non è prevista la correlata predisposizione, consegna e trasmissione della Certificazione Unica.
Tuttavia, il sostituto d’imposta dovrà:
– predisporre e inviare il modello 770 con la ritenuta versata;
– indicare le somme percepite a titolo di premi sportivi, a prescindere se siano stati o meno soggetti a ritenuta.