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L’Imposta di Registro

Pubblicato 15 Apr alle 9:00
Categoria: TAX & ACCOUNTING

DISCIPLINA

L’imposta di registro è un’imposta indiretta, richiesta per la registrazione di determinate tipologie di atti giuridici, sia che essi siano redatti in forma privata che per scrittura pubblica. La disciplina applicabile è regolata dal D.P.R. n.131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), che prevede l’obbligo di registrazione per:
– gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
– gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, i contratti che hanno per oggetto la locazione o l’affitto;
– i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia;
– i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.

SCOPO DELLA REGISTRAZIONE
La registrazione assolve a una duplice funzione:
– attestazione degli atti oggetto di registrazione, con attribuzione di data certa;
– conservazione degli atti (a cura dell’Agenzia delle Entrate, alla quale posso essere richieste copie oppure estratti degli stessi).

N.B. Per l’imposta di registro vige il c.d. principio di solidarietà, per cui le parti contraenti sono responsabili in solido tra loro per il versamento della stessa.

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
Nel caso di registrazione obbligatoria (registrazione in termine fisso), la stessa va richiesta entro un determinato numero di giorni dalla data di formazione dell’atto, generalmente pari a 30 giorni, ove si tratti di atti formati in Italia, ovvero 60 giorni, se formati all’estero (art.13, comma 1, D.P.R. n.131/1986).

Gli altri atti (registrazione in caso d’uso) non sono di per sé soggetti a obbligo di registrazione, ma lo diventano laddove il contribuente debba servirsene per le finalità previste dalla legge.

ALTERNATIVITA’ IVA – IMPOSTA DI REGISTRO
L’art.40 del D.P.R. n.131/1986 stabilisce il c.d. principio di alternatività IVA-Imposta di Registro, secondo il quale l’imposta è dovuta in misura fissa, pari a € 200,00 (salvo casi particolari), nel caso di operazione soggetta ad IVA.
In alternativa, l’imposta è dovuta in misura proporzionale a seconda dell’operazione compiuta.

N.B. Tale principio subisce alcune deroghe, come ad esempio nel caso di locazione di fabbricati strumentali in cui l’imposta di registro è in misura proporzionale a prescindere che sia presente o meno l’IVA.

ESEMPIO 1 – CONTRATTO DI LOCAZIONE DI FABBRICATO A USO ABITATIVO

1.a LOCATORE PRIVATO (NO SOGGETTO PASSIVO IVA)
NO IVA → IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DEL 2%, CON UN MINIMO DI € 67,00.

1.b LOCATORE SOGGETTO PASSIVO IVA
NO IVA → IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DEL 2%.
SI’IVA → IMPOSTA DI REGISTRO MISURA FISSA PARI A € 200,00.

ESEMPIO 2 – CONTRATTO DI LOCAZIONE DI FABBRICATO STRUMENTALE

2.a LOCATORE PRIVATO (NO SOGGETTO PASSIVO IVA)
NO IVA → IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DEL 2%.

2.b LOCATORE SOGGETTO PASSIVO IVA
NO IVA / SI’ IVA → IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DELL’1%.

N.B. Nel caso di locatore soggetto passivo IVA, è irrilevante che sia presente o meno l’IVA, in quanto l’imposta sarà proporzionale (deroga al principio di alternatività).

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