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Vademecum per il Lavoro Sportivo

Pubblicato 10 Dicembre 2024
Categoria: SPORT

Sono passati quasi 18 mesi dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport e non pochi sono stati i cambiamenti che hanno portato alla revisione della normativa che oggi conosciamo.

Il settore sportivo è stato investito da novità che hanno impattato in maniera significativa sull’operatività dei sodalizi sportivi.

Di seguito un vademecum nel quale si riassumono, in maniera che non pretende di essere esaustiva, i punti principali che riguardano il lavoro sportivo.

Corretto inquadramento del Collaboratore
Per coloro che rientrano nella fattispecie di lavoratore sportivo/amministrativo-gestionale devono essere effettuate le opportune comunicazioni di inizio rapporto. Tali comunicazioni devono avvenire, per i lavoratori sportivi, entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto, tramite RASD, mentre, per i lavoratori amministrativo-gestionali, entro le ore 24 del giorno precedente, tramite Unilav.
In caso di cessazione del rapporto, invece, lo stesso dovrà essere comunicato entro 5 giorni dalla data di interruzione.

N.B. Affinché le comunicazioni possano essere fatte, è necessario che i soggetti da inquadrare siano stati precedentemente tesserati.

Si ricorda che è possibile inquadrare un lavoratore sportivo attraverso collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) se e solo se ricorrono le condizioni previste per tale tipologia contrattuale:
– figure rientranti della definizione dell’art.25 del D.lgs. n.36/2021, nonché nei mansionari deliberati dalle singole Federazioni Sportive;
– svolgimento di un’attività, con un impegno sostanzialmente di natura personale, nell’interesse del sodalizio committente e che garantisca, al contempo, autonomia gestionale relativamente a orari e metodologie di lavoro;
– durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non superi le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (presunzione secondo l’art. 28 del D.lgs. n.36/2021).

Tracciabilità dei pagamenti
I compensi pattuiti ai propri Collaboratori dovranno essere pagati esclusivamente con mezzi tracciabili (bonifico o assegno). Sono esclusi pagamenti in contanti.

Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizioni sulla corresponsione della retribuzione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000,00 a 5.000,00 Euro (applicata in base al numero di mesi nei quali la violazione si è verificata).

Certificazione Compensi
Al fine di monitorare le soglie oltre le quali sorgono obblighi contributivi/fiscali, è necessario che a ogni compenso erogato venga compilata e firmata, da parte del percipiente, un’autodichiarazione attraverso cui vengono dichiarate al committente tutte le somme percepite fino a quel momento.

N.B. Qualora i Collaboratori avessero altri contratti co.co.co. sportivi con altri committenti, i compensi percepiti andrebbero a cumularsi al plafond contributivo e fiscale (rispettivamente di € 5.000,00 e di € 15.000,00).

Principio di cassa allargato applicato ai compensi
Si ricorda che i compensi co.co.co. rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, in quanto tali, è loro applicabile il cosiddetto ‘principio di cassa allargato’, secondo cui si considerano percepiti dal lavoratore e, quindi, tassabili nel periodo d’imposta, anche i compensi riferibili all’anno precedente, ma corrisposti entro il 12 Gennaio dell’anno successivo.

In caso di pagamento effettuato mediante bonifico bancario, la data da considerare è quella della disponibilità sul conto del beneficiario; se il pagamento, invece, è effettuato tramite assegno bancario, la data è quella indicata nell’assegno.

Certificato Casellario Giudiziario
Il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale al casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati contro i minori.
Il certificato viene richiesto dal datore di lavoro, nel caso di collaboratori co.co.co., ovvero dal prestatore stesso, nel caso di lavoratore autonomo/volontario.

Comunicazione Compensi
Al fine di poter monitorare con anticipo l’eventuale superamento delle soglie contributive e fiscali previste dalla legge (soprattutto nei confronti di coloro che operano per più committenti), si consiglia di inviare mensilmente allo Studio i compensi che sono stati erogati e pagati ai vari Collaboratori.

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